Sentenza n. 119/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento - dell'ordinanza di demolizione n. 89 del 9 settembre 2021, notificata in data 3 novembre 2021, con cui il Comune di Condofuri ha ordinato alla ricorrente “di demolire, a propria cura e spese, entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza, le opere abusive (di ristrutturazione edilizia) realizzate nell'immobile posto in località San Carlo Vecchio (foglio 21 p.lla 130)”. - di ogni atto ad essa connesso, presupposto, annesso e conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di opere abusive di ristrutturazione edilizia
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale che le ingiungeva di demolire opere realizzate su un immobile sito in località San Carlo Vecchio. Con un unico motivo articolato ha dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, insussistenza dei presupposti, violazione dell'art. 21-octies della l. 241/1990, lesione del legittimo affidamento, violazione dell'art. 97 Cost., difetto e illogicità della motivazione, violazione degli artt. 10 e 33 del d.P.R. 380/2001. In particolare, ha contestato il tempo intercorso tra il verbale di constatazione del 10 settembre 2019 e l'ordinanza del 9 settembre 2021, sostenendo che tale ritardo avesse consolidato un affidamento alla conservazione delle opere; ha lamentato l'omessa comunicazione di avvio del procedimento; ha infine negato che gli interventi potessero qualificarsi come ristrutturazione edilizia soggetta a permesso di costruire, descrivendoli come opere di minima rilevanza e producendo una perizia tecnica. Il Comune ha sostenuto l'infondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso che il tempo intercorso tra l'accertamento dell'abuso e l'ordine di demolizione potesse fondare un legittimo affidamento, poiché il potere repressivo in materia edilizia è esercitabile in ogni tempo, l'interesse pubblico al ripristino è insito nella stessa rimozione dell'abuso e il decorso del tempo non consolida una situazione contra ius. Nel caso concreto, inoltre, il Comune non aveva tenuto condotte idonee a creare un'aspettativa legittima e il lasso temporale era comunque contenuto in circa due anni. Ha poi escluso la necessità della comunicazione di avvio del procedimento, in ragione della natura vincolata dell'ordine di demolizione e dell'impossibilità che la partecipazione del privato conducesse a un esito diverso, trattandosi peraltro di opere realizzate in assenza del permesso di costruire. Quanto alla consistenza delle opere, il giudice ha valorizzato l'accertamento amministrativo relativo a finiture dei prospetti, sistemazione e innalzamento delle aree cortilizie, demolizione di corpi di fabbrica, realizzazione di una scala autoportante, costruzione di due tettoie e collegamenti con un fabbricato adiacente. L'immobile risultava inoltre gravato da vincolo sismico e paesaggistico. Il provvedimento era plurimotivato e la ricorrente non aveva contestato autonomamente l'assenza dell'autorizzazione sismica; tale ragione, indipendente, era quindi sufficiente a sorreggerlo. In ogni caso, le opere sono state ritenute una ristrutturazione edilizia su immobile vincolato, con significativa alterazione dell'impatto esteriore e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture. La stessa relazione tecnica prodotta dalla ricorrente confermava la natura dell'intervento e la necessità del permesso di costruire. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre spese generali e accessori.
Norme richiamate
Costituisce la base normativa dell'ordine di demolizione delle opere abusive qualificabili come ristrutturazione edilizia eseguita in assenza del necessario titolo.
È richiamato in relazione alla necessità del permesso di costruire per l'intervento edilizio contestato.
È stato invocato dalla ricorrente, ma il giudice ha escluso l'illegittimità dell'atto derivante dall'omessa comunicazione di avvio, valorizzando la natura vincolata dell'attività repressiva.
È stato richiamato in relazione al dedotto difetto e all'illogicità della motivazione; la censura è stata respinta perché l'ordinanza risultava adeguatamente sorretta dagli accertamenti sulle opere e da ragioni autonome.
art. 97 Cost.
È stato invocato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, senza che il giudice ravvisasse una violazione.
Massime di principio
- Il potere repressivo degli abusi edilizi può essere esercitato in ogni tempo; il mero decorso del tempo tra l'accertamento dell'abuso e l'ordine di demolizione non crea un legittimo affidamento alla conservazione di una situazione contra ius e non impone, di regola, una specifica motivazione sull'interesse pubblico al ripristino.
- L'ordine di demolizione, quale espressione di attività vincolata di repressione dell'abuso edilizio, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento quando la partecipazione del privato non potrebbe condurre a un esito diverso, in particolare in caso di opere realizzate in assenza del permesso di costruire.
- Un provvedimento repressivo plurimotivato resta legittimo se anche una sola delle ragioni autonome poste a suo fondamento non è stata specificamente contestata e risulta idonea, da sola, a sostenerne il dispositivo.
- La qualificazione dell'intervento edilizio deve tener conto dell'alterazione significativa dell'impatto esteriore e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture dell'immobile, soprattutto quando l'immobile è sottoposto a vincoli; tali modificazioni possono integrare ristrutturazione edilizia soggetta a permesso di costruire.
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