Cassazione Civile, Ordinanza n. 10735/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (occupante)
La controversia
La controversia riguarda un appartamento sito in Salerno, del quale i ricorrenti assumevano la titolarità rispettivamente come nudo proprietario e usufruttuario. Sostenevano che l'immobile fosse occupato senza titolo da alcuni familiari dell'originario intestatario formale e chiedevano il rilascio del bene oltre al risarcimento del danno da occupazione sine titulo. I convenuti proponevano domanda riconvenzionale di usucapione, affermando di aver posseduto il bene in modo pubblico, pacifico e continuato per oltre vent'anni, in forza di una destinazione familiare dell'immobile e di una pretesa intestazione fittizia o fiduciaria a nome di una parente. La corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda di rilascio e l'accoglimento della usucapione in favore di uno dei convenuti. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) motivazione apparente e violazione delle regole sull'onere della prova e sulla valutazione della prova, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente ravvisato una simulazione per interposizione fittizia o un negozio fiduciario senza prova scritta del pactum fiduciae e senza idoneo supporto probatorio; 2) motivazione apparente e violazione dell'art. 1158 c.c., contestando che fosse stata adeguatamente provata sia la continuità del possesso sia l'animus possidendi utile all'usucapione, anche alla luce delle vicende di residenza, del frazionamento dell'immobile e della documentazione condominiale e anagrafica prodotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che le doglianze sulla mancanza di prova scritta del patto fiduciario e sulla simulazione erano fuori fuoco rispetto alla ratio decidendi, perché la sentenza impugnata non aveva fondato la decisione su un acquisto derivativo, ma aveva valorizzato l'intestazione fittizia solo come elemento a sostegno dell'usucapione e, in ogni caso, la censura investiva in realtà l'apprezzamento del fatto e della prova, non una violazione dell'art. 2697 c.c. o dell'art. 115 c.p.c. Ha inoltre osservato che la questione della forma scritta del pactum fiduciae non risultava specificamente devoluta in appello. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che esso celasse una critica alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove, non una vera violazione dell'art. 1158 c.c.; il vizio motivazionale, inoltre, non era configurabile, perché la motivazione della sentenza d'appello non era inferiore al minimo costituzionale e le censure si fondavano sul diverso apprezzamento di documenti e risultanze istruttorie, estraneo al sindacato di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione dei resistenti; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
I motivi che denunciano violazione di legge o vizio di motivazione sono scrutinabili in cassazione solo nei limiti propri di ciascun vizio: l'errore di diritto attiene all'erronea ricognizione della fattispecie astratta, mentre il vizio motivazionale è ora circoscritto alle ipotesi estreme di motivazione inesistente o apparente.
La violazione della norma sull'onere della prova è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia attribuito l'onere probatorio alla parte sbagliata; non quando si contesti semplicemente la valutazione dell'idoneità o sufficienza delle prove raccolte.
La sua violazione è configurabile solo se il giudice abbia deciso sulla base di prove non introdotte dalle parti o abbia dichiarato espressamente di non voler osservare la regola di decisione sulle prove dedotte; non quando si contestino gli apprezzamenti di merito.
La censura che formalmente richiama la norma sull'usucapione è inammissibile se, in concreto, mira soltanto a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove circa il possesso utile ad usucapionem.
La prova testimoniale è richiamata solo come argomento difensivo per sostenere i limiti di ammissibilità della prova del pactum fiduciae, ma la Corte non affronta nel merito tale profilo perché la questione è ritenuta estranea alla ratio decidendi.
È evocato dai ricorrenti per sostenere l'inammissibilità della prova testimoniale di patti contrari o aggiunti rispetto all'atto di donazione, ma la Corte non accoglie la censura perché non pertinente alla decisione impugnata.
art. 111, comma 6, Cost.
Il vizio di motivazione è denunciabile solo nei limiti del minimo costituzionale della motivazione, cioè in caso di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione sia del tutto apparente o inesistente, non per il semplice dissenso sulla ricostruzione del fatto.
La presunzione di possesso intermedio è richiamata nel confronto tra le deduzioni delle parti e l'accertamento di merito, ma la Corte non ne fa una regola decisiva autonoma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando il giudice di merito abbia invertito il riparto dell'onere probatorio; non basta contestare che le prove siano state ritenute insufficienti o non persuasive.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile soltanto se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte dalle parti o abbia esplicitamente disatteso il principio di decisione sulla base di prove ritualmente acquisite; non è sufficiente dolersi della valutazione del materiale probatorio.
- La censura di violazione dell'art. 1158 c.c. sull'usucapione non può trasformarsi in una richiesta di nuovo esame del fatto: il sindacato di legittimità non consente di rimettere in discussione l'accertamento del possesso, dell'animus possidendi e della continuità del possesso compiuto dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione è oggi configurabile solo quando la motivazione sia mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; resta esclusa ogni critica che presupponga il riesame delle risultanze istruttorie.
- Un motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata o quando introduce in cassazione questioni non dedotte o non devolute nei gradi di merito.
- Nel contesto dell'usucapione, l'intestazione fittizia o fiduciaria del bene può rilevare solo se effettivamente accertata e solo nei limiti in cui sia pertinente alla prova del possesso uti dominus; non è sufficiente invocarla in astratto senza censurare coerentemente la base argomentativa della decisione.
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