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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33567/2025 del 10/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte pubblica)

La controversia

Dal testo emergono due provvedimenti di legittimità, entrambi con esito di inammissibilità. Nel primo, l'imputato ricorre contro la sentenza della Corte di appello deducendo: a) la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi della rapina di lieve entità; b) il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva che i motivi sono una mera riproposizione di quelli già esaminati e respinti in appello, dunque non specifici e non deducibili in cassazione; inoltre la motivazione di merito esclude vizi logici, evidenziando che l'azione non era occasionale né non organizzata e che il fatto era grave, organizzato, sintomatico di indole violenta e pervicacia criminosa. Nel secondo, l'imputato ricorre contro la sentenza della Corte di appello deducendo: a) la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; b) la mancata applicazione delle attenuanti generiche, dell'attenuante del danno di speciale tenuità e di quella della riparazione del danno. Anche qui la Corte ritiene i motivi meramente reiterativi di quelli d'appello e, nel merito, osserva che il danno patrimoniale non è particolarmente tenue, che il danno di speciale tenuità richiede un danno lievissimo e non è configurabile nel caso di truffa on line con modalità insidiose, e che la riparazione del danno non sussiste per la sola proposta risarcitoria formulata dopo la sentenza di primo grado.

La decisione

In entrambi i provvedimenti il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nei due casi la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La motivazione comune è la non specificità dei motivi, perché si tratta di pedissequa reiterazione di censure già disattese in appello, oltre alla manifesta infondatezza delle doglianze sulle attenuanti e sulla particolare tenuità del fatto alla luce di una motivazione di merito congrua e non illogica.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è esclusa quando il danno patrimoniale non sia particolarmente tenue; la valutazione è di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione non manifestamente illogica.

  • art. 62 c.p.

    L'attenuante del danno di speciale tenuità richiede che il danno arrecato sia lievissimo; non è concedibile nel caso di truffa on line caratterizzata da modalità insidiose.

  • art. 62 c.p.

    La riparazione del danno non è integrata dalla sola proposta risarcitoria formulata dopo la sentenza di primo grado.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione che faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non occorre esaminare espressamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.

  • art. 606 c.p.p.

    I motivi di ricorso in cassazione devono essere specifici e non possono limitarsi alla mera reiterazione delle censure già dedotte in appello e disattese dal giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In cassazione non sono deducibili motivi che si limitino a riproporre in modo pedissequo le stesse censure già formulate in appello e respinte con motivazione congrua; tali motivi sono non specifici e quindi inammissibili.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto è censurabile solo se la motivazione del giudice di merito è mancante o manifestamente illogica; non basta contrapporre una diversa lettura del fatto o del danno.
  • Il danno di speciale tenuità presuppone un pregiudizio realmente lievissimo e non è configurabile quando la condotta presenti modalità insidiose o un apprezzabile disvalore offensivo.
  • La riparazione del danno richiede una condotta effettiva e non è integrata dalla mera proposta risarcitoria successiva alla sentenza di primo grado.
  • Nel giudizio sulle attenuanti generiche il giudice deve richiamare gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è tenuto a confutare puntualmente ogni singola allegazione difensiva.
  • Quando la motivazione di merito evidenzia gravità del fatto, organizzazione della condotta, indole violenta o pervicacia criminosa, il diniego delle attenuanti generiche può ritenersi adeguatamente giustificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffaRapinaPena e commisurazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
SottomaterieTruffa onlineRapina propria e impropria
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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