Cassazione Penale, Ordinanza n. 02579/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La dichiarazione di inammissibilità è fondata sulla natura meramente rivalutativa del primo motivo, sulla genericità del secondo e sull'infondatezza del terzo, che non scalfisce la legittimità del diniego delle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione, formalmente derivante da appello convertito ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., proposto dall'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Roma. La condotta contestata in fatto era il porto, fuori dalla propria abitazione, di una mazza da baseball. Il ricorrente articolava tre censure: con la prima chiedeva, in sostanza, una nuova valutazione del compendio probatorio posto a base dell'affermazione di responsabilità; con la seconda lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; con la terza contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte osserva che il primo motivo è inammissibile perché sollecita un sindacato di merito sulla prova, non consentito in sede di legittimità; il secondo è inammissibile per difetto di specificità, poiché non si confronta con la motivazione del diniego fondata sui numerosi precedenti dell'imputato; il terzo è infondato alla luce del principio secondo cui le attenuanti generiche possono essere negate per assenza di elementi positivi e non basta il solo stato di incensuratezza, peraltro insussistente nel caso concreto.
Norme richiamate
convertito in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
La Corte richiama la conversione dell'appello in ricorso per cassazione come base processuale del giudizio di legittimità.
mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
La particolare tenuità del fatto richiede un motivo specifico che si confronti con la motivazione di merito; in mancanza, la censura è inammissibile.
a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis
Le attenuanti generiche possono essere negate per assenza di elementi positivi; il solo stato di incensuratezza non è più sufficiente per ottenerle.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che mirino a una nuova valutazione delle prove o degli indizi, poiché il controllo della Cassazione riguarda la coerenza logica e giuridica della motivazione, non la rivalutazione del merito.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata confutazione della ragione decisiva posta a base del diniego determina l'inammissibilità della censura.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere invocata in modo generico, dovendo il ricorrente misurarsi con gli elementi valorizzati dal giudice di merito, come ad esempio i precedenti penali dell'imputato.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice evidenzi l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato; non è sufficiente il solo dato dell'incensuratezza, specie se tale dato neppure ricorre.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali e può essere condannato al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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