Cassazione Penale, Sentenza n. 4264/2022 del 07/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza che lo aveva dichiarato colpevole del reato previsto dagli artt. 99, comma 4, e 495 c.p., per avere il 7 maggio 2015 fornito false generalità agli agenti della Polizia Stradale. Con l'unico motivo deduceva la violazione dell'art. 64 c.p.p.: i verbali in cui aveva reso le false generalità erano stati raccolti senza la presenza del difensore e non potevano essere qualificate come dichiarazioni spontanee, configurando un'ipotesi di inutilizzabilità patologica sempre rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il diritto al silenzio o la facoltà di non rendere dichiarazioni non si estendano alla possibilità di fornire generalità false; l'obbligo di fornire le proprie generalità secondo verità prevale, e le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni ai sensi dell'art. 350 c.p.p. non sono state dimostrate inesistenti o non spontanee dal ricorrente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e, in quanto ritenuto in colpa, al versamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 495 c.p. (falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulla propria identità)
La fornizione di false generalità alla polizia giudiziaria integra il reato previsto dall'art. 495 c.p.; l'obbligo di dichiarare le proprie generalità secondo verità non è coperto dalla facoltà di non dichiarare o dal diritto al silenzio.
art. 99, comma 4 c.p. (riferito alla determinazione della pena o circostanze di legge applicabili)
Richiamato nel capo d'imputazione insieme all'art. 495 c.p.; utilizzato dai giudici di merito nella quantificazione della pena o nel complesso delle contestazioni.
art. 64 c.p.p. (diritto alla presenza del difensore per l'imputato/interessato)
Il ricorrente invocava la violazione di tale norma per l'assenza del difensore alla raccolta delle generalità; la Corte ha ritenuto che, anche se manca l'assistenza, la parte concernente le generalità non è automaticamente inutilizzabile e l'assenza di spontaneità non è stata dimostrata.
art. 350 c.p.p. (sommarie informazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria)
Le false generalità erano state rese nell'ambito delle sommarie informazioni; la Corte ha considerato rilevanti e utilizzabili tali dichiarazioni ai fini dell'imputazione, non essendo provata la loro inutilizzabilità.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 15654 del 05/02/2014 (Vlatko)
Cass. Sez. 5 n. 15654/2014, Rv. 259876
La pronuncia afferma il principio di generale validità che l'obbligo di fornire le proprie generalità secondo verità sussiste anche di fronte a procedure giudiziarie complesse (es. esecuzione di mandato di arresto internazionale); non è ammessa la copertura di tale comportamento con il diritto al silenzio.
Massime di principio
- La prestazione delle proprie generalità a un pubblico ufficiale o alla polizia giudiziaria è un obbligo: il diritto al silenzio non autorizza a fornire false generalità.
- La mancanza di assistenza del difensore non comporta automaticamente l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di identità; occorre dimostrare concretamente l'assenza di spontaneità o altre irregolarità tali da invalidarne l'utilizzo.
- Le sommarie informazioni rese ai sensi dell'art. 350 c.p.p. possono essere utilizzate se non è provata la loro inutilizzabilità; l'eccezione di inutilizzabilità patologica va adeguatamente comprovata dal resistente che la invoca.
- Le doglianze processuali fondate su presunta violazione del diritto di difesa devono indicare elementi concreti (tempi, contesto, condotte degli agenti) per superare il principio secondo cui la richiesta delle generalità legittimamente può essere utilizzata dall'accusa.
- In caso di dichiarazioni rese in momenti e luoghi differenti (diversi uffici di polizia, accettazione in ospedale) la ripetizione delle false generalità rafforza la idoneità probatoria degli atti, salvo prova contraria convincente.
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