Cassazione Penale, Sentenza n. 18292/2023 del 03/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto penale di condanna n. 1172/2021 per il reato previsto dall'art. 590-bis c.p., deducendo inosservanza e errata applicazione dell'art. 168-bis c.p. in relazione all'art. 550, comma 2, lett. e-bis) c.p.p.; il ricorrente sosteneva che il giudice avesse valutato erroneamente il limite di pena edittale rilevante per la procedura
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo applicabile il principio secondo cui l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è impugnabile immediatamente in Cassazione ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado (art. 586 c.p.p. e art. 464-quater, comma 7 c.p.p.). Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
La norma è stata richiamata dal ricorrente come criterio di valutazione del limite di pena, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché ha ritenuto inammissibile il ricorso per motivi di impugnabilità procedurale
art. 550, comma 2, lett. e-bis) cod. proc. pen.
Riferimento normativo relativo ai limiti e alle ipotesi di ammissibilità dell'opposizione al decreto penale; il ricorrente lamentava un errore interpretativo rispetto a tale previsione, ma la Corte ha escluso l'esame per inammissibilità formale
art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen.
Interpretato dalla Corte nel senso che il ricorso per cassazione è previsto solo con riguardo al provvedimento che in accoglimento disponga la sospensione del procedimento con messa alla prova; non riguarda invece l'ordinanza di rigetto
Richiamato per affermare che l'ordinanza di rigetto è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, non immediatamente impugnabile in sede di cassazione separata
Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rv. 267237
Giurisprudenza di legittimità confermata: principio secondo cui la decisione che rigetta la sospensione con messa alla prova non è impugnabile autonomamente in cassazione
Massime di principio
- L'ordinanza che rigetta la richiesta di sospensione del procedimento per messa alla prova non è immediatamente impugnabile in Cassazione: l'impugnazione deve essere proposta con l'appello collegato alla sentenza di primo grado (art. 586 c.p.p.)
- Se il problema dedotto riguarda l'ammissibilità dell'opposizione al decreto penale per presunti limiti della pena edittale, occorre valutare attentamente se la questione possa essere efficacemente proposta nel rimedio processuale corretto e nei termini previsti dalla legge
- In casi di inammissibilità formale dell'impugnazione il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma in favore della Cassa delle ammende: valutare il rischio di esborsi anche in caso di insuccesso procedurale
- Prima di proporre ricorso in Cassazione, verificare sempre la concreta impugnabilità del provvedimento (es.: distinguere tra provvedimenti immediatamente censurabili e quelli appellabili unitamente ad altri) e considerare la giurisprudenza di legittimità sul punto
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