Cassazione Civile, Ordinanza n. 22368/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditori)
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto l'indennizzo ex legge Pinto per la durata di una procedura fallimentare aperta nel 1995 e chiusa nel 2019, nella quale erano stati ammessi al passivo nel 1996. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo non irragionevole la durata, considerata la complessità della liquidazione dell'attivo e dei recuperi creditori, e aveva anche ritenuto non assolto l'onere di allegazione/prova sulla specifica irragionevolezza dei subprocedimenti. Il Ministero, con ricorso incidentale, sosteneva invece che la domanda fosse tardiva perché il termine semestrale dell'art. 4 legge n. 89/2001 avrebbe dovuto decorrere dal momento in cui i creditori erano stati integralmente soddisfatti con un riparto parziale del 2010, non dalla chiusura del fallimento nel 2019. I ricorrenti principali censuravano la decisione per violazione dell'art. 2, comma 2-bis, legge Pinto e degli artt. 6 e 13 CEDU, sostenendo che la durata ragionevole dei procedimenti fallimentari è normativamente fissata in sei anni, che il giudice di merito aveva richiamato impropriamente giurisprudenza riferita a fattispecie anteriori, e che aveva errato nel riparto dell'onere probatorio, gravando i creditori della dimostrazione della complessità e dell'irragionevolezza dei ritardi anziché procedere a una verifica concreta sulla base degli atti depositati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso incidentale del Ministero, affermando che il termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione decorre dal provvedimento conclusivo del giudizio presupposto, cioè dalla chiusura del fallimento divenuta inoppugnabile, e non dal riparto parziale che abbia soddisfatto integralmente il credito. Ha invece accolto il ricorso principale dei creditori, rilevando che la Corte d'appello aveva fatto applicazione di parametri non corretti, richiamando una giurisprudenza anteriore all'intervento legislativo del 2012, e non aveva svolto una puntuale verifica della ragionevolezza della durata della procedura concorsuale alla luce dell'art. 2, comma 2-bis, legge n. 89/2001, né aveva correttamente distribuito gli oneri probatori. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, affinché valuti nel merito la ragionevolezza della durata della procedura fallimentare presupposta.
Norme richiamate
art. 2, legge 24 marzo 2001, n. 89
per i procedimenti concorsuali la durata ragionevole è verificata alla luce dei parametri del comma 2 e del comma 2-bis; la Corte valorizza la disciplina vigente dal 12 agosto 2012, applicabile alla domanda proposta nel 2020.
art. 4, legge 24 marzo 2001, n. 89
il termine per proporre la domanda di equa riparazione decorre dal provvedimento conclusivo del giudizio presupposto, divenuto inoppugnabile, e non dal riparto parziale che abbia soddisfatto il credito.
art. 6 CEDU
richiamato dai ricorrenti come parametro della ragionevole durata del processo.
art. 13 CEDU
richiamato dai ricorrenti come parametro convenzionale di tutela effettiva.
invocato dal Ministero nel ricorso incidentale, in relazione alla legittimazione/processuale della domanda.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma sul vizio di violazione e falsa applicazione di legge posta a fondamento di entrambi i ricorsi.
d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modif. in L. 7 agosto 2012, n. 134
ha introdotto la disciplina applicabile alla ragionevole durata dei procedimenti concorsuali richiamata dalla Corte.
Massime di principio
- In tema di equa riparazione per l'irragionevole durata di una procedura fallimentare, il termine di decadenza per proporre la domanda decorre dal provvedimento conclusivo del procedimento presupposto, divenuto inoppugnabile, e non dal momento in cui il creditore abbia ottenuto il soddisfacimento integrale del proprio credito mediante riparto parziale.
- La verifica della ragionevole durata di un procedimento concorsuale deve essere compiuta dal giudice di merito alla luce della disciplina vigente e dei parametri legali applicabili al caso concreto, senza meccanico rinvio a standard elaborati per fattispecie anteriori.
- Nel giudizio di equa riparazione, l'istante ha l'onere di allegare i dati essenziali relativi alla propria posizione nel processo presupposto; non gli è richiesto di provare nel dettaglio tutti gli atti e i subprocedimenti della procedura, spettando al giudice la valutazione concreta della durata e della complessità.
- La complessità della procedura concorsuale può giustificare una maggiore durata, ma il giudice deve verificare in modo puntuale se i tempi siano effettivamente ragionevoli in relazione alle attività svolte e alle eventuali fasi di vendita, recupero crediti e azioni revocatorie.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22219/2023 del 25/07/2023
- ordinanza_civile · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22221/2023 del 25/07/2023
- ordinanza_civile · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22223/2023 del 25/07/2023
- ordinanza_civile · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22231/2023 del 25/07/2023
- ordinanza_civile · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22233/2023 del 25/07/2023
- ordinanza_civile · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22235/2023 del 25/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →