Cassazione Penale, Ordinanza n. 18079/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello che ha confermato la sua responsabilità per estorsione. Il fatto descritto riguarda una condotta posta in essere in un esercizio di ristorazione: dopo aver consumato il pasto, l'imputato avrebbe minacciato i titolari, con l'uso di un coltello, al fine di ottenere il mancato pagamento della consumazione e procurarsi così un ingiusto profitto con corrispondente danno dei gestori. Con il primo motivo si deduceva la violazione di legge per la mancata riqualificazione del fatto da estorsione in insolvenza fraudolenta e minaccia; con il secondo motivo si lamentava la mancata applicazione della circostanza attenuante della lieve entità del delitto di estorsione, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché meramente reiterativo delle censure già proposte in appello e non corredato da una critica puntuale alla motivazione della sentenza impugnata; ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva correttamente spiegato perché la minaccia con coltello, finalizzata a ottenere il mancato pagamento della consumazione, integrasse il delitto di estorsione. Il secondo motivo è stato giudicato non proponibile in sede di legittimità perché la questione, pur prospettabile in appello, non era stata dedotta neppure con motivi aggiunti o nelle conclusioni. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La condotta di minaccia con coltello, finalizzata a conseguire il mancato pagamento della consumazione e un ingiusto profitto con altrui danno, integra il delitto di estorsione.
Non citato espressamente; il ricorrente invocava una circostanza attenuante di lieve entità collegata alla decisione della Corte costituzionale n. 120 del 2023, ma la Corte ha ritenuto la questione non deducibile in cassazione perché non prospettata in appello.
Corte cost. n. 120 del 2023
Richiamata dal ricorrente a sostegno della richiesta di riconoscimento della lieve entità del fatto.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente le censure già dedotte in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza sviluppare una critica specifica e argomentata.
- Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta questioni già deducibili in appello, se non siano state tempestivamente prospettate davanti al giudice di merito, anche mediante motivi aggiunti o conclusioni.
- La minaccia armata diretta a ottenere il mancato pagamento di una consumazione, con conseguente ingiusto profitto per l'agente e danno per l'esercente, può integrare il delitto di estorsione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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