Cassazione Penale, Ordinanza n. 31652/2026 del 20/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, reiterando genericamente parte delle doglianze già formulate con la precedente impugnazione. In particolare, ha sostenuto che la propria condotta dovesse essere ricondotta all'esercizio della legittima difesa rispetto a un arresto ritenuto illegittimo, senza confrontarsi specificamente con la ricostruzione dei fatti e con le ragioni della decisione impugnata. I giudici di merito avevano invece ritenuto, conformemente, che la condotta integrasse una rapina impropria. La Corte di cassazione ha esaminato preliminarmente l'ammissibilità del ricorso e ha rilevato la genericità dei motivi, privi dell'individuazione puntuale dei punti della sentenza censurati, delle ragioni del dissenso e della diversa decisione richiesta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità dei motivi. Ha riaffermato che, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. c), c.p.p., l'impugnazione deve confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata, indicando il punto devoluto, le ragioni di dissenso e l'esito decisorio richiesto. La mera reiterazione, peraltro generica, delle doglianze già proposte non supera la soglia di ammissibilità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
c) enunciazione specifica dei motivi
L'atto di impugnazione deve individuare specificamente i punti della decisione censurati e le ragioni del dissenso.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità dei motivi
La genericità dei motivi determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
art. 52 c.p.
Richiamato in relazione alla dedotta legittima difesa, prospettata dal ricorrente con riferimento a un arresto ritenuto illegittimo; la Corte non ha accolto tale impostazione.
art. 628, comma 2, c.p.
La condotta contestata è stata qualificata dai giudici di merito come rapina impropria.
Massime di principio
- L'appello, come il ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità quando non enuncia e non argomenta rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.
- L'onere di specificità dei motivi impone all'impugnante di individuare il punto della decisione devoluto al giudice del gravame, indicare puntualmente le ragioni del dissenso e precisare l'oggetto della diversa deliberazione richiesta.
- La mera reiterazione, anche parziale, di doglianze già formulate in una precedente impugnazione, se non accompagnata da un effettivo confronto con la motivazione della decisione impugnata, non supera la soglia di ammissibilità.
- L'onere di specificità dei motivi è direttamente proporzionale al grado di specificità con cui le ragioni della decisione impugnata sono state esposte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 20 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31615/2026 del 20/08/2026
- ordinanza_penale · 20 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31640/2026 del 20/08/2026
- ordinanza_penale · 20 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31645/2026 del 20/08/2026
- ordinanza_penale · 20 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31647/2026 del 20/08/2026
- ordinanza_penale · 20 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31606/2026 del 20/08/2026
- ordinanza_penale · 20 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31607/2026 del 20/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →