Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 31640/2026 del 20/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi per difetto di specificità dei motivi, condannando ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello. La Corte di cassazione ha rilevato che l'impugnazione proposta nell'interesse di entrambi non superava la soglia di ammissibilità per carenza di specificità dei motivi. In particolare, i motivi non individuavano con puntualità i punti della decisione devoluti al giudice dell'impugnazione, non esplicitavano le ragioni di dissenso rispetto alla motivazione della sentenza impugnata e non indicavano l'oggetto della diversa decisione sollecitata. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'appello, così come il ricorso per cassazione, è inammissibile quando non contiene rilievi critici esplicitamente enunciati e argomentati rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; l'onere di specificità è proporzionato al grado di specificità della motivazione censurata. Dal testo non risultano determinabili i fatti oggetto del procedimento presupposto né i reati contestati.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La disposizione è richiamata, insieme all'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., quale fondamento dell'obbligo di specificità dei motivi di impugnazione e della conseguente inammissibilità dell'atto generico.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La disposizione è richiamata quale causa di inammissibilità dell'impugnazione per genericità dei motivi.

Massime di principio

  • L'appello e il ricorso per cassazione sono inammissibili per difetto di specificità quando non individuano il punto della decisione sottoposto al giudice dell'impugnazione, non indicano puntualmente le ragioni di dissenso rispetto alla motivazione impugnata e non precisano quale diversa decisione venga sollecitata.
  • L'onere di specificità dei motivi di impugnazione richiede la formulazione di rilievi critici espliciti e argomentati rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.
  • Il grado di specificità richiesto ai motivi di impugnazione è direttamente proporzionale alla specificità con cui le ragioni della decisione impugnata sono state esposte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.