Cassazione Penale, Ordinanza n. 31645/2026 del 20/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità dei motivi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Napoli il 3 giugno 2025. Il testo non espone la fattispecie concreta, il reato contestato né il contenuto specifico dei motivi di ricorso. La Corte ha ritenuto l'impugnazione priva della necessaria specificità, poiché non individuava puntualmente il punto della decisione devoluto al giudice del gravame, non esponeva in modo argomentato i motivi di dissenso rispetto alla motivazione della sentenza impugnata e non precisava l'oggetto della diversa decisione sollecitata. È stato riaffermato che, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. c), c.p.p., la genericità dei motivi determina l'inammissibilità dell'impugnazione; tale onere di specificità è proporzionato al grado di specificità delle ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
L'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici, con individuazione del punto della decisione censurato, delle ragioni di dissenso e della diversa decisione richiesta.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'appello e il ricorso per cassazione sono inammissibili per difetto di specificità quando non enunciano e non argomentano esplicitamente le critiche alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.
- Per superare la soglia di ammissibilità, l'atto di impugnazione deve individuare il punto della decisione devoluto al giudice, indicare con puntuale riferimento alla motivazione impugnata le ragioni del dissenso e precisare l'oggetto della diversa deliberazione richiesta.
- L'onere di specificità dei motivi è direttamente proporzionale alla specificità con cui le ragioni della decisione impugnata sono esposte nel provvedimento censurato.
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