Cassazione Penale, Ordinanza n. 31615/2026 del 20/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione di merito relativa a una rapina commessa presso un distributore di carburanti. Il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 628, comma 3, n. 1, c.p., sostenendo contestazioni già formulate in appello. La Corte ha rilevato che il motivo si limitava a reiterare le doglianze già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata. In particolare, la sentenza di merito aveva ritenuto provato il travisamento del volto dell'agente mediante uno scaldacollo, nonché la sua identificazione attraverso le immagini di videosorveglianza, il raffronto dei tatuaggi e l'arresto avvenuto nella stessa giornata per altro delitto. Il secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego dell'attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, n. 6, c.p. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, poiché la somma versata alla persona offesa era stata giudicata inadeguata e non integrale rispetto ai danni materiali e morali subiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto aspecifico perché fondato sulla mera riproposizione delle censure d'appello e privo di correlazione critica con la motivazione della sentenza impugnata. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: l'attenuante del risarcimento del danno richiede una riparazione integrale, effettiva e comprensiva di ogni conseguenza dannosa, la cui adeguatezza è valutata dal giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
circostanza aggravante della rapina
La sentenza considera provata l'aggravante in ragione del travisamento del volto dell'agente mediante uno scaldacollo.
circostanza attenuante del risarcimento del danno
L'attenuante presuppone il risarcimento integrale ed effettivo di ogni danno, materiale e morale, anteriore al giudizio; un ristoro parziale o inadeguato non è sufficiente.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
inammissibilità dell'impugnazione per aspecificità dei motivi
La riproposizione dei motivi d'appello senza confronto con le ragioni della decisione impugnata determina l'aspecificità dell'impugnazione e la conseguente inammissibilità.
Massime di principio
- È aspecifico e inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a reiterare le censure formulate in appello senza confrontarsi con le argomentazioni della decisione impugnata.
- L'impugnazione deve instaurare una critica argomentata e correlata alle ragioni poste a fondamento della sentenza censurata; la mera genericità o indeterminatezza delle doglianze non soddisfa tale onere.
- L'attenuante del risarcimento del danno richiede una riparazione integrale ed effettiva di tutte le conseguenze dannose, materiali e morali, e non può essere riconosciuta per un ristoro soltanto parziale.
- La valutazione dell'adeguatezza del risarcimento rispetto al danno compete al giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione immune da manifesta illogicità o arbitrio.
- Ai fini dell'attenuante del risarcimento del danno, il giudice può disattendere anche dichiarazioni satisfattive della persona offesa quando, con adeguata motivazione, ritenga non integrale la riparazione.
Come è indicizzato
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