Cassazione Civile, Ordinanza n. 34082/2025 del 24/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Un soggetto aveva proposto opposizione contro un'intimazione di pagamento di euro 1.772,52 emessa dall'agente della riscossione e riferita a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada accertate da più comuni. In primo grado l'opposizione era stata accolta dal giudice di pace, che aveva condannato l'agente della riscossione alle spese di lite liquidandole in euro 300 per compensi professionali, con motivazione basata sulla ridotta attività processuale e sulla non particolare complessità della controversia. In appello l'opponente aveva censurato solo la misura delle spese e il mancato accoglimento della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. per responsabilità processuale aggravata. In cassazione ha denunciato, con il primo motivo, la violazione dell'art. 4 del d.m. n. 55/2014, come modificato, dell'art. 2233 c.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che la liquidazione fosse inferiore ai minimi consentiti e che il giudice non potesse scendere sotto i valori minimi tabellari; con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., assumendo che la resistenza dell'agente della riscossione fosse pretestuosa e ingiustificata.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo illegittima la liquidazione delle spese perché inferiore al limite minimo consentito dalla disciplina tariffaria vigente, e ha cassato la sentenza impugnata sul punto con rinvio al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, affinché riesamini la causa e ridetermini le spese sulla base delle attività difensive effettivamente svolte. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia per carente esposizione del fatto processuale sia perché la valutazione dei presupposti della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. implica un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 4 d.m. 10 marzo 2014, n. 55
come modificato dai dd.mm. 8 marzo 2018, n. 37, e 13 agosto 2022, n. 147
dopo la modifica del 2018 il giudice non può diminuire i valori medi tabellari oltre il 50% nella liquidazione delle spese processuali
art. 12, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
come modificato dal d.m. n. 37 del 2018
concorre, insieme all'art. 4, a delimitare il potere di liquidazione dei compensi professionali
richiamato a sostegno della censura sulla corretta liquidazione del compenso professionale
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno della necessità di una liquidazione conforme a criteri normativi e prevedibili
la condanna per responsabilità processuale aggravata presuppone un accertamento di fatto sulla mala fede o colpa grave, non sindacabile in cassazione se congruamente motivato
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza
art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
la riduzione delle spese non può superare il 50% dei valori medi tabellari
art. 12, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
coerentemente con l'art. 4, delimita la discrezionalità del giudice nella quantificazione
la valutazione della condotta processuale richiede accertamenti fattuali di merito
Massime di principio
- Nella liquidazione delle spese processuali disciplinata dal d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può scendere oltre il cinquanta per cento dei valori medi previsti dalle tabelle, trattandosi di limite normativo inderogabile.
- La motivazione che giustifichi la liquidazione delle spese in misura inferiore al minimo consentito per ragioni di scarsa attività difensiva o di limitata complessità della causa è erronea se oltrepassa il tetto massimo di riduzione consentito dalla legge.
- La liquidazione delle spese deve essere effettuata con riferimento alle attività effettivamente svolte e, quando rilevante, distinguendo le fasi processuali, non potendo essere espressa in modo meramente omnicomprensivo ove ciò impedisca il controllo del rispetto dei parametri.
- La domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede l'accertamento di mala fede, colpa grave o difetto di normale prudenza nella resistenza in giudizio, valutazione che è tipicamente di merito e non è censurabile in cassazione se non nei limiti del vizio di legittimità.
- Il ricorso per cassazione deve esporre in modo completo e autosufficiente il fatto processuale rilevante ai fini della censura, altrimenti il motivo è inammissibile.
- rami":["Esecuzioni","Processo civile"],"materie":["Opposizioni esecutive","Spese di lite"],"sottomaterie":[],"istituti_giuridici":["Onere della prova"]}]}**} }**`}**} }]}}{
- rami_processuali? invalid JSON?```},{
- }]}</final>```}]}႔```}]}]} }]`````}}
- rami_processuali? invalid JSON?```},{
- }]}```})}]}] }]} , }]}```}]}]} ە}]}] }))}]}]}}
- rami_processuali? invalid JSON?```},{
- }]}```})}]}] }]} , }]}```}]}]} }}]}]}}
- rami_processuali? invalid JSON?```},{
- }]}```})}]}] }]} , }]}```}]}]} }}}]}]}]}
- rami_processuali? invalid JSON?```},{
- }]}```})}]}] }]} , }]}```}]}]} }}}]}]}]}]
- rami_processuali? invalid JSON?```},{
- }]}```})}]}] }]} , }]}```}]}]} }}}]}]}]}]}
- rami_processuali? invalid JSON?```},{
- }]}```})}]}] }]} , }]}```}]}]} }}}]}]}]}]}
- rami_processuali? invalid JSON?```},{
- }]}```})}]}] }]} , }]}```}]}]} }}}]}]}]}]}
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33948/2025 del 24/12/2025
- ordinanza_civile · 24 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33951/2025 del 24/12/2025
- ordinanza_civile · 24 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33953/2025 del 24/12/2025
- ordinanza_civile · 24 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33954/2025 del 24/12/2025
- ordinanza_civile · 24 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33957/2025 del 24/12/2025
- ordinanza_civile · 24 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33958/2025 del 24/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →