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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34082/2025 del 24/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Un soggetto aveva proposto opposizione contro un'intimazione di pagamento di euro 1.772,52 emessa dall'agente della riscossione e riferita a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada accertate da più comuni. In primo grado l'opposizione era stata accolta dal giudice di pace, che aveva condannato l'agente della riscossione alle spese di lite liquidandole in euro 300 per compensi professionali, con motivazione basata sulla ridotta attività processuale e sulla non particolare complessità della controversia. In appello l'opponente aveva censurato solo la misura delle spese e il mancato accoglimento della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. per responsabilità processuale aggravata. In cassazione ha denunciato, con il primo motivo, la violazione dell'art. 4 del d.m. n. 55/2014, come modificato, dell'art. 2233 c.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che la liquidazione fosse inferiore ai minimi consentiti e che il giudice non potesse scendere sotto i valori minimi tabellari; con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., assumendo che la resistenza dell'agente della riscossione fosse pretestuosa e ingiustificata.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo illegittima la liquidazione delle spese perché inferiore al limite minimo consentito dalla disciplina tariffaria vigente, e ha cassato la sentenza impugnata sul punto con rinvio al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, affinché riesamini la causa e ridetermini le spese sulla base delle attività difensive effettivamente svolte. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia per carente esposizione del fatto processuale sia perché la valutazione dei presupposti della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. implica un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 4 d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    come modificato dai dd.mm. 8 marzo 2018, n. 37, e 13 agosto 2022, n. 147

    dopo la modifica del 2018 il giudice non può diminuire i valori medi tabellari oltre il 50% nella liquidazione delle spese processuali

  • art. 12, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    come modificato dal d.m. n. 37 del 2018

    concorre, insieme all'art. 4, a delimitare il potere di liquidazione dei compensi professionali

  • art. 2233 c.c.

    richiamato a sostegno della censura sulla corretta liquidazione del compenso professionale

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno della necessità di una liquidazione conforme a criteri normativi e prevedibili

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    la condanna per responsabilità processuale aggravata presuppone un accertamento di fatto sulla mala fede o colpa grave, non sindacabile in cassazione se congruamente motivato

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza

  • art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    la riduzione delle spese non può superare il 50% dei valori medi tabellari

  • art. 12, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    coerentemente con l'art. 4, delimita la discrezionalità del giudice nella quantificazione

  • art. 96 c.p.c.

    la valutazione della condotta processuale richiede accertamenti fattuali di merito

Massime di principio

  • Nella liquidazione delle spese processuali disciplinata dal d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può scendere oltre il cinquanta per cento dei valori medi previsti dalle tabelle, trattandosi di limite normativo inderogabile.
  • La motivazione che giustifichi la liquidazione delle spese in misura inferiore al minimo consentito per ragioni di scarsa attività difensiva o di limitata complessità della causa è erronea se oltrepassa il tetto massimo di riduzione consentito dalla legge.
  • La liquidazione delle spese deve essere effettuata con riferimento alle attività effettivamente svolte e, quando rilevante, distinguendo le fasi processuali, non potendo essere espressa in modo meramente omnicomprensivo ove ciò impedisca il controllo del rispetto dei parametri.
  • La domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede l'accertamento di mala fede, colpa grave o difetto di normale prudenza nella resistenza in giudizio, valutazione che è tipicamente di merito e non è censurabile in cassazione se non nei limiti del vizio di legittimità.
  • Il ricorso per cassazione deve esporre in modo completo e autosufficiente il fatto processuale rilevante ai fini della censura, altrimenti il motivo è inammissibile.
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Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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