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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32643/2024 del 15/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva rigettato il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società è stata dichiarata fallita dal Tribunale su istanza di una società estera creditrice, che aveva fondato la domanda su assegni insoluti e su un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, sebbene opposto. La fallita ha proposto reclamo ex art. 18 l. fall. e, successivamente, ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato il reclamo. I motivi di ricorso riguardavano: la presunta nullità della procura rilasciata ai difensori della creditrice nel primo grado, per difetto o eccesso di poteri rappresentativi dei soggetti firmatari e per mancata traduzione di uno specimen di firma; l'asserita inapplicabilità nel reclamo fallimentare degli artt. 161 e 182 c.p.c.; la dedotta inammissibilità dell'istanza di fallimento per mancanza di certezza e liquidità del credito; la pretesa errata valutazione della documentazione, in particolare di un documento che la ricorrente assumeva transattivo; e l'omessa pronuncia sull'istanza istruttoria di acquisizione di fascicoli e documenti relativi ad altri giudizi tra le parti. La Corte di cassazione ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le censure, osservando che gli artt. 161 e 182 c.p.c. esprimono principi generali di conservazione del processo applicabili ai procedimenti contenziosi, che il reclamo ex art. 18 l. fall. ha natura solo parzialmente devolutiva e che la sanatoria dei vizi della rappresentanza processuale è ammissibile con efficacia retroattiva anche in sede di reclamo, mediante nuova procura valida. Ha inoltre rilevato che la censura sul credito era in parte una richiesta di rivalutazione del merito e in parte comunque superata dall'implicito rigetto della contestazione di inammissibilità, mentre l'omesso esame dell'istanza istruttoria non integra omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 161 c.p.c.

    Le norme sulla sanatoria dei vizi processuali esprimono un principio generale di conservazione del processo e, in mancanza di diversa disciplina, si applicano ai procedimenti contenziosi, incluso il reclamo fallimentare.

  • art. 83 c.p.c.

    È richiamato in relazione ai vizi della procura conferita al difensore da soggetto non abilitato a rappresentare la società; tali vizi possono essere sanati con ratifica del soggetto effettivamente legittimato.

  • art. 84 c.p.c.

    Richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente, ma non emerge una specifica interpretazione autonoma nella decisione.

  • art. 182 c.p.c.

    La Corte afferma che la regolarizzazione della rappresentanza e la sanatoria della procura sono applicabili anche nel reclamo, quale espressione del principio di conservazione degli atti processuali.

  • art. 12 L. n. 218/1995

    È menzionato nel motivo, ma non viene svolta un'autonoma statuizione interpretativa, risultando la censura respinta nel quadro delle regole processuali interne.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di motivazione è scrutinabile solo nei ristretti limiti consentiti dalla norma; non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito o per introdurre questioni nuove di fatto.

  • art. 18 l. fall.

    Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ha natura solo parzialmente devolutiva: l'ambito del giudizio è circoscritto alle questioni tempestivamente dedotte dal reclamante.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omesso esame di un'istanza istruttoria non integra omessa pronuncia, poiché il dovere di pronuncia riguarda domande ed eccezioni e non ogni richiesta istruttoria.

  • art. 214 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo al disconoscimento delle firme, ma non emerge una specifica applicazione autonoma da parte della Corte.

  • art. 216 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla prova documentale e al disconoscimento, senza una specifica elaborazione interpretativa autonoma.

  • art. 302 c.p.c.

    Richiamato nel motivo, ma non è oggetto di una distinta affermazione di principio nella decisione.

  • art. 303 c.p.c.

    Richiamato nel motivo, ma non è oggetto di una distinta affermazione di principio nella decisione.

  • art. 15, comma 9, L. fall.

    Citato dalla ricorrente in relazione al procedimento prefallimentare; la Corte non svolge una specifica interpretazione autonoma della disposizione.

  • art. 6 l. fall.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la legittimazione del creditore istante; la Corte respinge la censura perché fondata su una rivalutazione del merito e non su una violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento il giudizio ha natura solo parzialmente devolutiva: possono essere esaminate soltanto le questioni tempestivamente dedotte con l'atto di reclamo, non nuove eccezioni o nuovi motivi introdotti successivamente.
  • Le norme sulla regolarizzazione della rappresentanza processuale e sulla sanatoria dei vizi della procura esprimono un principio generale di conservazione del processo e possono applicarsi anche nel reclamo fallimentare; la ratifica successiva del soggetto effettivamente munito di poteri produce effetto retroattivo sugli atti compiuti dal falsus procurator.
  • La nuova procura validamente conferita in corso di giudizio può sanare i vizi della precedente procura rilasciata da soggetto privo di poteri rappresentativi, con efficacia retroattiva anche rispetto agli atti già compiuti.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure sulla motivazione o sulla valutazione delle prove in un riesame del merito; il vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. richiede specificità, decisività del fatto omesso e non può servire a rimettere in discussione l'apprezzamento del materiale probatorio.
  • L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. riguarda domande ed eccezioni, non l'omesso esame di mere istanze istruttorie; la mancata decisione su una richiesta di acquisizione documentale non integra, di per sé, il vizio denunciato.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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