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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19212/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per la violazione degli obblighi conseguenti a un sinistro stradale con persone ferite. I fatti, ricostruiti nei gradi di merito, riguardano un episodio avvenuto il 15 agosto 2019 a Rosignano Marittimo: dopo un sinistro stradale con danno alla persona offesa, l'imputato si sarebbe allontanato senza fermarsi, senza prestare adeguata assistenza e senza fornire le proprie generalità e il recapito, pur essendosi reso conto delle condizioni dell'altro soggetto coinvolto e dell'arrivo dei soccorsi e della polizia. La Corte d'appello aveva confermato anche il trattamento sanzionatorio, applicando la pena di sei mesi di reclusione e la sospensione della patente per un anno, mentre aveva assolto l'imputato da un diverso capo di imputazione perché il fatto non sussiste. Con il primo motivo il ricorrente deduceva violazione di legge in relazione alla configurazione del reato ex art. 189 cod. strada, contestando in realtà la ricostruzione dei fatti e la prova della consapevolezza del coinvolgimento di persone; con il secondo motivo lamentava violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; con il terzo motivo deduceva difetto di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi infondati perché miravano a rimettere in discussione valutazioni di merito adeguatamente motivate, e il terzo inammissibile per difetto di specificità e perché il diniego delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d'appello fosse congruamente motivata sia sulla sussistenza del reato di omissione di fermarsi e di prestare assistenza dopo sinistro stradale, sia sull'esclusione della particolare tenuità del fatto, sia sul diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Norme richiamate

  • art. 189, commi 1 e 6, d.lgs. n. 285/1992

    La condotta di chi, coinvolto in un sinistro con persone ferite, si allontana definitivamente senza fermarsi, senza prestare assistenza e senza lasciare generalità e recapito integra la fattispecie incriminatrice; il successivo ritorno sul luogo non vale ad escludere l'inadempimento dell'obbligo.

  • art. 314-bis c.p.

    È richiamato come capo di imputazione dal quale l'imputato è stato assolto perché il fatto non sussiste; il testo non consente ulteriori precisazioni sulla fattispecie concreta.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Viene invocato per censurare la violazione di legge, ma non consente di trasformare in sede di legittimità una critica alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove svolta dai giudici di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    È richiamato per dedurre vizio di motivazione; la Corte ribadisce che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e non illogica sulle questioni proposte.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è esclusa quando la condotta presenta più fasi, significativa gravità, incuranza delle condizioni della persona offesa e precedenti condanne dell'imputato.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiede una motivazione analitica ove non siano stati prospettati elementi specifici a favore del riconoscimento.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186/2000

    È richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre sotto forma di violazione di legge o vizio di motivazione una mera contestazione della ricostruzione dei fatti e della valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito, quando la sentenza impugnata offra una motivazione congrua e coerente.
  • Nel reato di omissione degli obblighi conseguenti a sinistro stradale, l'allontanamento definitivo dal luogo dell'incidente senza fermarsi, senza prestare assistenza e senza fornire le proprie generalità e il recapito integra la condotta penalmente rilevante; il successivo ritorno sul posto non vale, di per sé, a escludere la violazione dell'obbligo.
  • La particolare tenuità del fatto non è configurabile quando la condotta si articola in più fasi, presenta apprezzabile gravità e manifesta totale incuranza delle condizioni della persona offesa, soprattutto se l'autore ha precedenti penali significativi.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non necessita di una motivazione ampia quando non siano stati allegati elementi specifici idonei a giustificarne il riconoscimento.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue automaticamente la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ricorrano ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoImpugnazioniCircostanze del reatoCause di non punibilità
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

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