Cassazione Penale, Sentenza n. 43660/2023 del 27/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 21/03/2022 che ha revocato l'indulto a suo favore, deducendo violazione di legge con riferimento all'intangibilità del giudicato esecutivo (art. 174 c.p.). Sosteneva che il giudice dell'esecuzione non avrebbe considerato l'ordinanza 413/2015 della Corte d'Appello di Milano, che avrebbe già disposto la sola revoca dell'indulto eccedente e che tale pronuncia avrebbe formato giudicato precludendo una nuova decisione (richiamando anche art. 649 c.p.p.). La difesa ha inoltre richiamato un'ordinanza del 3/10/2014 con applicazione dell'indulto sino alla concorrenza di 3 anni e 10.000 euro, sostenendo che quella pronuncia sarebbe stata preclusiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza: la revoca dell'indulto concessa il 26/08/2009 si è fondata sulla sopravvenuta condensazione in giudicato, il 30/11/2018, della sentenza di condanna per il reato di ricettazione commesso il 10/04/2010 (ossia nel quinquennio dall'entrata in vigore della legge), circostanza che legittima la revoca anche se vi è stata una precedente pronuncia favorevole. La Corte ha quindi confermato il principio secondo cui l'efficacia preclusiva di una pronuncia sull'indulto decade se sopravviene una causa legale di revoca (condanna definitiva per reato commesso nel quinquennio). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Riferito dall’impugnante in tema di intangibilità del giudicato esecutivo; la Corte conclude che l’intangibilità non impedisce la revoca dell'indulto quando sopravvenga la causa legale di revoca (condanna definitiva per reato commesso nel quinquennio).
Norma richiamata nella istanza iniziale per la determinazione della pena e l'applicazione dell'indulto nella fase esecutiva; non ostante una precedente applicazione dell'indulto ai sensi di tale procedura, la revoca è possibile se sopravviene la causa legale di revoca.
Riferito nella istanza ai fini della continuazione e determinazione della pena complessiva; la Corte non ha ritenuto che la determinazione precedente potesse impedire la revoca successiva per cause sopravvenute.
La legge che ha previsto l'indulto applicato; la giurisprudenza e la Corte ricordano che l'indulto può essere revocato solo se sopravviene una causa prevista dalla legge (es. condanna definitiva per reato commesso nel quinquennio).
Norma sulla preclusione processuale evocata dal ricorrente: la Corte osserva che la preclusione di una pronuncia precedente non opera rispetto a una causa di revoca che non si era ancora verificata al momento di quella pronuncia.
Norma usata dalla Corte per motivare l'imposizione di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente dato il profilo di colpa nella proposizione del ricorso dichiarato inammissibile.
Sez. 1, n. 24549 del 17/06/2010 (Vescio)
Giurisprudenza citata che afferma che l'indulto può essere revocato solo se sopravviene una causa prevista dalla legge; la Corte la riprende per confermare che la revoca è legittima quando sopravviene la condanna per reato nel quinquennio.
Massime di principio
- La pronuncia favorevole del giudice dell'esecuzione che applica l'indulto non è irrevocabile se, successivamente, sopravviene una causa di revoca prevista dalla legge (per es. condanna definitiva per reato commesso nel quinquennio).
- La preclusione processuale derivante da una precedente ordinanza non impedisce al giudice di revocare l'indulto quando la ragione della revoca non si era ancora determinata al momento della precedente ordinanza.
- Per valutare la possibilità di revoca dell'indulto è determinante la data di commissione del reato sopravvenuto (deve rientrare nel quinquennio previsto dalla legge), non la data in cui l'indulto era stato concesso.
- In casi simili, la difesa deve verificare attentamente l'esistenza di procedimenti o sentenze non ancora irrevocabili che possano determinare cause di revoca e, se presenti, agire tempestivamente per contrastarne l'irrevocabilità o per ottenere misure cautelari idonee.
- Quando si impugna per violazione di giudicato esecutivo, occorre dimostrare che non è sopravvenuta alcuna causa di revoca; altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e sanzioni.
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