Sentenza n. 11034/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla Sentenza Tribunale di Roma n. 7616/2025, pubblicata in data 27/06/2025, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. n. 11079/2025, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente e condannato il Ministero all'accredito del beneficio economico, oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma n. 7616/2025, con la quale era stato riconosciuto il diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, con condanna del Ministero all'accredito delle somme e al pagamento degli interessi legali. Ha dedotto la persistente inerzia dell'amministrazione, nonostante la definitività e la rituale notificazione della sentenza, chiedendo l'assegnazione di un termine per l'adempimento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza contestare l'inadempimento né fornire giustificazioni o prova dell'avvenuto pagamento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, ritenendo rituale la notificazione e sussistente la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero, poiché era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e l'amministrazione non aveva dimostrato l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal giudicato né addotto giustificazioni. Ha ribadito che l'amministrazione è sempre obbligata a dare esecuzione al giudicato e non dispone di discrezionalità sull'an e sul quando dell'adempimento, residuando al più una limitata discrezionalità sulle modalità esecutive. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma entro 60 giorni dalla notificazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa, assicurando l'attribuzione dei benefici e il pagamento delle somme riconosciute, inclusi gli interessi determinati nel titolo. Ha nominato sin d'ora, per il caso di inutile decorso del termine, un commissario ad acta individuato nel direttore generale competente dell'amministrazione resistente, con facoltà di delega e senza compenso, per un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato al Ministero, previa richiesta della ricorrente e verifica dell'eventuale adempimento tardivo. Ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, in ragione della reiterata inerzia amministrativa in controversie analoghe. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro per le spese di lite, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
Disciplinano il giudizio di ottemperanza volto a ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
È richiamato quale fondamento della competenza territoriale del TAR adito nel giudizio di ottemperanza.
È richiamato quale norma processuale applicabile al giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; decorso tale termine, l'inerzia dell'amministrazione può integrare inottemperanza.
art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
È richiamato quale disposizione modificativa della disciplina del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
art. 1, commi 121 e seguenti, l. n. 107/2015
Costituisce il fondamento normativo del beneficio economico della Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudicato da eseguire.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
È richiamato per individuare nell'oggetto dell'ottemperanza la verifica della corretta attuazione del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione è tenuta a dare puntuale esecuzione al giudicato e non può sottrarsi all'obbligo per ragioni di opportunità amministrativa, ordine pubblico, difficoltà pratica o difficoltà economico-finanziaria.
- L'amministrazione non dispone di discrezionalità in ordine all'an e al quando dell'esecuzione del giudicato; può residuare soltanto una limitata discrezionalità sulle concrete modalità, cioè sul quomodo, dell'adempimento.
- Decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche, la mancata prova dell'adempimento e l'assenza di giustificazioni dell'amministrazione costituiscono elementi idonei a integrare l'inottemperanza.
- In presenza di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare dopo l'inutile scadenza del termine assegnato e previa richiesta dell'interessato.
- Il giudizio di ottemperanza mira a far conseguire al ricorrente vittorioso l'utilità concreta riconosciuta dal provvedimento giurisdizionale, verificando se il soggetto obbligato abbia realizzato il risultato pratico imposto dal giudicato.
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