Cassazione Penale, Sentenza n. 24781/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti, detenuti sottoposti al regime differenziato dell'art. 41-bis, avevano chiesto autorizzazione a colloqui telefonici e visivi (videoconferenze) con il padre e la madre, anch'essi detenuti sotto 41-bis. Denunciano inosservanza/errata applicazione di norme (art. 125 co.2 c.p.p., art. 41-bis co.2-quater lett. b) ord. pen., art.16 e ss. della circolare DAP 2/10/2017 n.3676/6126) e vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe deciso in modo apodittico, limitandosi a recepire il parere non vincolante del PM/DDA senza valutare compiutamente la diversità tra i fatti oggetto di indagine (colloqui detenuto-libero) e la fattispecie in esame (colloqui detenuto-detenuto tramite video), né indicare gli elementi concreti ostativi alla concessione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha richiamato che l'art. 41-bis ammette, in linea di principio, colloqui visivi controllabili a distanza; analoghe autorizzazioni tra detenuti 41-bis possono essere consentite purché si bilancino esigenze di sicurezza e diritto alla relazione familiare. La circolare DAP prevede che richieste simili siano generalmente accolte salvo che dal parere non vincolante della DDA emergano elementi concreti e rilevanti contrari. Nel caso concreto il Tribunale, con motivazione ritenuta valida, ha aderito al contenuto del parere della DDA/PM che indicava l'appartenenza degli interessati a contesti di criminalità organizzata e l'uso di colloqui in carcere per impartire direttive illecite; perciò la negazione dell'autorizzazione è stata ritenuta legittima. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 125, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato come parametro di corretto esercizio delle impugnazioni e dei motivi; i ricorrenti hanno invocato la norma per censurare la motivazione, ma la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente.
art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), Ordinamento penitenziario
La Corte riconosce che il regime 41-bis può ammettere comunicazioni audiovisive controllabili a distanza, ma solo compatibilmente con le esigenze di sicurezza che giustificano il regime differenziato.
Circolare Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 2/10/2017 n. 3676/6126, art. 16.2
"eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41-bis e non, saranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione"
La circolare fornisce modalità esecutive: le richieste vanno generalmente accolte, ma il parere non vincolante della DDA è rilevante e può motivatamente sconsigliare l'effettuazione per concreti profili di rischio.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico dei ricorrenti, in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il regime 41-bis non esclude in via di principio colloqui visivi controllabili (videoconferenze) tra detenuti 41-bis, ma l'autorizzazione richiede bilanciamento tra diritto alle relazioni familiari e esigenze di sicurezza.
- La circolare DAP prevede l'intervento della DDA: il parere non è vincolante ma, se contiene elementi concreti e rilevanti (es. appartenenza a criminalità organizzata, uso dei colloqui per impartire direttive), il giudice può legittimamente negare l'autorizzazione adottando motivazione congrua.
- Il giudice può fare proprio e condividere il contenuto del parere del PM/DDA se lo valuta fondato; l'assenza di vincolatività del parere non impedisce che esso abbia decisiva rilevanza probatoria e motivazionale.
- In caso di richiesta di colloqui sostitutivi o videochiamate, il richiedente deve fornire elementi concreti che contrastino il rischio segnalato; mere affermazioni generiche sulla natura diversa del mezzo (video vs colloquio in presenza) non sono sufficienti a invalidare ragioni di sicurezza specifiche.
- Il rigetto motivato dell'istanza può comportare il pagamento delle spese processuali da parte del ricorrente se il ricorso viene respinto.
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