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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28373/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un'intimazione di pagamento notificata a una società in liquidazione sulla base di una precedente cartella di pagamento relativa a iscrizioni a ruolo del Ministero delle Comunicazioni. La società aveva impugnato l'atto davanti al giudice tributario, ottenendone l'annullamento in primo grado e la conferma in appello. L'ente della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 5, del d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997, degli artt. 2718 c.c. e 214-215 c.p.c., assumendo che la CTR avesse errato nel ritenere insufficiente, ai fini della prova della notificazione della cartella presupposta, la copia fotostatica dell'avviso di ricevimento munita di asseverazione di conformità all'originale rilasciata dal concessionario; inoltre il disconoscimento della controparte sarebbe stato generico e privo di specifiche circostanze di divergenza dall'originale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che la disposizione dell'art. 5, comma 5, del d.l. n. 669/1996 ha portata ampia e si applica a qualsiasi atto o documento del procedimento di riscossione, inclusi quelli che attestano la notificazione della cartella di pagamento. Ha inoltre valorizzato l'art. 2718 c.c. per ritenere che le copie depositate, munite di attestazione di conformità, non siano semplici scritture ma copie conformi idonee a fare prova nei limiti di legge. Infine ha richiamato il principio per cui il disconoscimento della conformità della copia all'originale deve essere specifico, circostanziato e supportato da idonea prova, mentre nel caso concreto il giudice di merito aveva erroneamente reputato sufficiente un disconoscimento generico. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 5, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    "sono validi agli effetti della procedura di riscossione dei tributi i certificati, le visure e qualsiasi atto e documento amministrativo rilasciati, tramite sistemi informatici o telematici, al concessionario del servizio della riscossione dei tributi qualora contengano apposita asseverazione del predetto concessionario della loro provenienza"

    La norma ha portata ampia e si applica a qualunque atto del procedimento di riscossione, compresi quelli che attestano la notificazione della cartella di pagamento, purché muniti di asseverazione di provenienza.

  • art. 2718 c.c.

    "le copia parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell'originale che riproducono letteralmente"

    Le copie o riproduzioni per estratto rilasciate nella forma prescritta fanno prova della parte di originale riprodotta; nel caso concreto gli atti prodotti sono stati qualificati come copie conformi e non come semplici scritture.

  • artt. 214 e 215 c.p.c.

    È richiamato il principio per cui il disconoscimento della conformità della copia all'originale deve essere specifico e circostanziato, non generico.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la definizione del ricorso in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riscossione tributaria, la documentazione rilasciata al concessionario con asseverazione della provenienza può essere utilizzata come prova degli atti del procedimento, inclusi quelli relativi alla notificazione della cartella presupposta.
  • Le copie fotostatiche munite di attestazione di conformità all'originale non possono essere trattate come mere scritture private quando provengano dal soggetto legittimato alla loro attestazione e ricorrano i presupposti normativi richiamati.
  • Il disconoscimento della conformità di una copia all'originale deve essere specifico, circostanziato e riferito a documenti e difformità individuati; un disconoscimento generico non è idoneo a neutralizzare la valenza probatoria del documento.
  • In sede di legittimità, la censura per violazione di legge è fondata quando il giudice di merito esclude valore probatorio a documenti che la legge considera idonei, senza verificare correttamente la specificità del disconoscimento della controparte.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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