Cassazione Penale, Ordinanza n. 24809/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente, già ritenuta responsabile in appello del delitto di ricettazione, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per l’omessa riqualificazione del fatto da ricettazione a furto. La censura mirava, in sostanza, a ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto sulla base di una ricostruzione alternativa della partecipazione della ricorrente alla realizzazione del reato presupposto. È stata inoltre depositata una memoria successiva, che introduceva anche temi nuovi rispetto al ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla riqualificazione del reato, proposta per la prima volta in cassazione e non dedotta in appello, non fosse consentita nel caso concreto perché non riguardava una mera quaestio iuris su un fatto certo e indiscusso, ma una quaestio facti, implicante una diversa ricostruzione della partecipazione della ricorrente al fatto presupposto. La motivazione della sentenza d’appello è stata considerata congrua e lineare nella conferma della responsabilità per ricettazione. La memoria sopravvenuta non ha inciso sull’esito, anche perché conteneva temi nuovi e quindi inammissibili. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata come titolo di reato contestato e oggetto della richiesta di riqualificazione; la Corte conferma la correttezza della qualificazione in ricettazione sulla base del quadro fattuale non rivalutabile in cassazione.
Norma evocata dalla ricorrente come possibile diversa qualificazione del fatto, ma la Corte esclude che nel caso concreto si possa procedere a tale riqualificazione in sede di legittimità.
Richiamato per affermare il principio secondo cui la questione sulla qualificazione giuridica del fatto può essere dedotta per la prima volta in cassazione solo se l’impugnazione è ammissibile e non sono necessari accertamenti di fatto.
Massime di principio
- La questione sulla qualificazione giuridica del fatto può essere dedotta per la prima volta in cassazione solo se l’impugnazione è ammissibile e la soluzione non richiede accertamenti di fatto.
- Quando la richiesta di riqualificazione presuppone una diversa ricostruzione della partecipazione dell’imputato al fatto, la censura investe una quaestio facti e non è scrutinabile in sede di legittimità se implica rivalutazione del compendio probatorio.
- In presenza di motivazione di appello congrua e lineare sulla responsabilità per ricettazione, la Cassazione non può sostituire una propria diversa lettura dei fatti.
- La proposizione di temi nuovi nella memoria successiva al ricorso non sana l’inammissibilità delle censure e non incide sull’esito decisorio.
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