Cassazione Civile, Ordinanza n. 16600/2025 del 20/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La lite nasceva da una controversia successoria sulla validità e sull'efficacia di due testamenti olografi della medesima de cuius: un testamento del 25 aprile 2006, con cui era stato nominato erede il padre della resistente, e un successivo testamento del 10 settembre 2009, con cui era stato nominato erede universale il ricorrente. Il giudizio di merito si era concluso in primo grado con una decisione che aveva dichiarato aperta la successione secondo il testamento del 2009; la Corte d'appello di Roma, accogliendo l'appello della controparte, aveva invece riformato la decisione. Il soccombente in appello proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, ma prima della decisione entrambe le parti depositavano atto di rinuncia e accettazione della rinuncia, dichiarando di avere già regolato le spese del giudizio. Alla luce della rinuncia, il ricorso non è stato esaminato nel merito.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente e della relativa accettazione da parte della resistente e, conseguentemente, ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il principio per cui tale misura non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica quando il ricorso per cassazione è definito per rinuncia, perché la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità ed è di stretta interpretazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio e impedisce la pronuncia sul merito dell'impugnazione.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per il ricorrente soccombente non si applica nei casi di rinuncia al ricorso, poiché la disciplina ha natura eccezionale e non può essere estesa oltre i casi espressamente previsti.
- In tema di spese, la dichiarazione delle parti di aver già regolato il relativo assetto può rendere superflua una ulteriore statuizione della Corte nel provvedimento di estinzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16523/2025 del 20/06/2025
- ordinanza_civile · 20 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16531/2025 del 20/06/2025
- ordinanza_civile · 20 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16536/2025 del 20/06/2025
- ordinanza_civile · 20 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16573/2025 del 20/06/2025
- ordinanza_civile · 20 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16578/2025 del 20/06/2025
- ordinanza_civile · 20 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16579/2025 del 20/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →