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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31235/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p., deducendo violazione di tale norma e vizio motivazionale. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe sovvertito il giudizio di merito (assoluzione) utilizzando una ricostruzione dei fatti che attribuirebbe alla Prodanova una responsabilita' per le intestazioni fittizie e altre condotte anche in assenza dell'elemento volitivo; contesta l'utilizzo di elementi meramente congetturali e la mancata considerazione delle motivazioni assolutorie, lamentando che non sia stato specificato se si trattasse di dolo o colpa grave e che non si sia tenuto conto della situazione di soggezione personale nei confronti di Malvaso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua, logica e non contraddittoria la motivazione della Corte di Appello, che ha valutato l'esistenza di condotte (intestazioni fittizie di locali, gestione/maneggio di armi e munizioni, rapporti stretti con esponenti di spicco del clan) tali da integrare colpa grave o comportamento idoneo a determinare la ragionevole apparenza di coinvolgimento in attività illecite, ostativa al diritto all'indennizzo. La Suprema Corte ha ricordato i principi di diritto (Sezioni Unite) secondo cui il giudizio sulla riparazione e' autonomo rispetto al processo penale e che la causa impeditiva (dolo o colpa grave) puo' essere riscontrata anche se il fatto non e' stato integralmente accertato in sede di merito. Conseguentemente il ricorso e' stato respinto e la ricorrente e' stata condannata al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disciplina il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione e prevede l'esclusione del diritto se l'interessato ha dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare; il giudice della riparazione deve accertare d'ufficio l'assenza di tale causa.

  • art. 43 cod. pen.

    Fornisce la nozione di colpa da raccordare all'art. 314 c.p.p.; la colpa grave si configura per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza o inosservanza di norme che renda prevedibile l'intervento dell'autorità giudiziaria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'automatica condanna alle spese e la possibilita' di irrogare una sanzione pecuniaria quando il ricorso viene dichiarato inammissibile, salvo mancanza di colpa nella determinazione dell'inammissibilita'.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata in ordine alle conclusioni del Procuratore Generale (PG) nella fase di udienza davanti alla Corte di Cassazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede limiti e modalita' di esposizione dei motivi in Cassazione; qui richiamato in relazione alla sintetica enunciazione del motivo da parte della ricorrente.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sarnataro, D'Ambrosio, Nicosia, ecc.)

    Principi giurisprudenziali richiamati: autonomia tra processo penale e giudizio di riparazione; estensione della nozione di dolo e colpa grave al comportamento consapevole o macroscopicamente negligente che renda ragionevole l'adozione della cautela; necessita' di valutazione ex ante della condotta dell'interessato, anche sulla base di frequentazioni, intercettazioni e altri elementi non necessariamente sfociati in condanna.

Massime di principio

  • Il giudizio per la riparazione ex art. 314 c.p.p. e' autonomo rispetto al processo penale: l'assoluzione non garantisce automaticamente il diritto all'indennizzo.
  • Per escludere il diritto alla riparazione e' sufficiente che l'interessato abbia dato causa alla custodia cautelare con dolo o con colpa grave; tale accertamento e' d'ufficio e va compiuto ex ante, in base agli elementi disponibili al momento dell'adozione della misura.
  • La colpa grave non richiede la sussistenza di un reato accertato: comportamenti di macroscopica negligenza, frequenti rapporti con soggetti notoriamente criminali, gestione di attivita' che appaiono intestate fittiziamente o il maneggio consapevole di armi possono integrare la condotta ostativa all'indennizzo.
  • Il giudice della riparazione puo' valorizzare intercettazioni, frequentazioni e altre risultanze investigative anche se tali elementi non hanno portato a una condanna nel processo di merito, purché la valutazione sia ragionevole, motivata e non congetturale.
  • Chi pretende l'indennizzo deve tenere presente che l'onere probatorio non esime il giudice dal verificare d'ufficio l'eventuale responsabilita' del detenuto nella determinazione o nel mantenimento della misura; chiedere la riqualificazione dei fatti di merito in sede di legittimita' e' spesso precluso.
  • In casi simili, e' strategico documentare e argomentare in modo specifico l'inesistenza di comportamenti che potevano ragionevolmente far apparire l'interessato coinvolto in attivita' illecite (es. assenza di consapevolezza, coercizione, impossibilita' di sottrarsi a imposizioni), fornendo elementi temporali e causali che contrastino l'apparenza di coinvolgimento.

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