Cassazione Penale, Ordinanza n. 32414/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte di appello. Con il primo motivo ha censurato l'ordinanza con cui la Corte territoriale aveva rigettato l'istanza di riunione del procedimento con altro procedimento pendente nei suoi confronti. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 192 e 546 c.p.p. e dell'art. 629 c.p., nonché un vizio di motivazione in relazione all'art. 610 c.p., contestando la qualificazione giuridica del fatto e sollecitando una rivalutazione della decisione di merito. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e ha dedotto l'eccessività della pena. La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili: il primo perché rivolto contro un provvedimento meramente ordinatorio e non impugnabile; il secondo perché privo di specificità e volto a ottenere una rivalutazione della qualificazione giuridica già esaminata dalla Corte territoriale; il terzo perché inammissibile e comunque manifestamente infondato, essendo il diniego delle attenuanti generiche adeguatamente motivato. È stata inoltre ritenuta inammissibile la censura sull'eccessività della pena, in quanto la determinazione della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito quando sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che i provvedimenti di riunione o mancata riunione dei procedimenti sono meramente ordinatori e non impugnabili; che il motivo di ricorso è aspecifico quando non si correla effettivamente alla motivazione della decisione impugnata e si limita a reiterare doglianze già disattese; che il diniego delle attenuanti generiche non richiede l'esame analitico di ogni elemento dedotto, essendo sufficiente il richiamo agli elementi decisivi o rilevanti; e che la censura relativa alla misura della pena non è consentita in sede di legittimità se la motivazione non è manifestamente illogica. Nel caso concreto, la pena superiore al minimo edittale era stata giustificata dalla gravità del fatto e dall'intensità del dolo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
mancanza di specificità del motivo
La mancanza della necessaria correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e le doglianze del ricorrente determina l'inammissibilità del motivo.
Richiamato dal ricorrente, ma il testo non espone un'interpretazione autonoma della disposizione.
Richiamato dal ricorrente, ma il testo non espone un'interpretazione autonoma della disposizione.
Richiamato in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, senza ulteriore interpretazione specifica nel testo.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione e alla qualificazione giuridica del fatto, senza ulteriore interpretazione specifica nel testo.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici, riferita agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
La valutazione delle attenuanti generiche e la commisurazione della pena devono considerare i criteri rilevanti, senza necessità di esaminare ogni elemento prospettato dalle parti.
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitare secondo i criteri legali.
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitare secondo i criteri legali.
La pena superiore al minimo edittale può essere motivata mediante il riferimento alla gravità del fatto e all'intensità del dolo.
Massime di principio
- I provvedimenti che dispongono o negano la riunione di procedimenti hanno natura meramente ordinatoria e, in quanto tali, non sono autonomamente impugnabili.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando non instaura una correlazione effettiva con le argomentazioni della decisione impugnata e si limita a reiterare doglianze già disattese, sollecitando una rivalutazione del merito.
- Ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche non è necessario esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o risultanti dagli atti; è sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, dovendosi intendere superati gli altri.
- La determinazione della pena, compresa la fissazione della pena base e l'applicazione degli aumenti o delle diminuzioni per le circostanze, è riservata alla discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando la motivazione sia immune da manifesta illogicità.
- La pena superiore al minimo edittale può essere adeguatamente motivata dal giudice mediante il richiamo alla gravità del fatto e all'intensità del dolo.
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