Cassazione Civile, Sentenza n. 28649/2021 del 18/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia aveva impugnato l'avviso di accertamento per maggiori imponibili Ires, Iva e Irap anno 2007 deducendo che le fatture di acquisto emesse da terze società erano oggettivamente inesistenti. In primo grado il ricorso della società era stato accolto; la CTR aveva però rigettato l'appello dell'Agenzia ritenendo insufficiente la prova dell'inesistenza delle operazioni e valorizzando i bonifici bancari. L'Agenzia ha dedotto in Cassazione la errata interpretazione del riparto dell'onere della prova e la svalutazione, da parte del giudice del gravame, degli elementi presuntivi (assenza di idonea struttura organizzativa dei fornitori e del vettore, anomalie nella contabilità e nella numerazione delle fatture, collegamenti societari e rilevanti indici di antieconomicità) che potevano dimostrare l'inesistenza delle operazioni.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendo che la CTR abbia dato una valutazione errata del riparto dell'onere della prova: ha ricordato che la fattura normalmente legittima la detrazione/deducibilità e che spetta all'Amministrazione dimostrare l'inesistenza dell'operazione anche mediante presunzioni semplici dotate di gravità, precisione e concordanza (es. carenza di struttura organizzativa del fornitore o del vettore, elementi anomali e collegamenti societari). Una volta assolto tale onere, grava sul contribuente provare l'effettiva esistenza dell'operazione e la mera prova di pagamento tramite bonifico o la regolarità formale delle scritture non è sufficiente. Pertanto la sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale per nuovo esame e per la liquidazione delle spese di lite.
Norme richiamate
d.P.R. n. 633/1972, art. 54, comma 2
Consente all'Amministrazione di basare l'accertamento anche su elementi presuntivi; indizi gravi, precisi e concordanti possono costituire prova idonea a dimostrare che le fatture si riferiscono a operazioni fittizie e a giustificare la disconoscimento del diritto alla detrazione Iva.
d.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Prevede l'utilizzabilità di indizi e presunzioni nell'accertamento tributario; la Corte lo interpreta come conferma che gli elementi indiziari, se rispondenti ai caratteri di gravità, precisione e concordanza, possono assolvere l'onere probatorio dell'Amministrazione.
d.P.R. n. 633/1972, artt. 17, 18, 19 e 21, comma 7
Norme che regolano i presupposti per la detrazione dell'Iva e la deducibilità dei costi; la Corte ricorda che la presenza di fattura costituisce di regola titolo per la detrazione, ma il diritto può essere disconosciuto se l'operazione è dimostrata inesistente.
Regola il riparto dell'onere della prova: una volta che l'Amministrazione ha fornito elementi presuntivi idonei ad affermare l'inesistenza dell'operazione, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esecuzione della stessa; la prova dei pagamenti e la regolarità formale non sono, di per sé, idonee a superare la presunzione.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta l'inesistenza oggettiva di operazioni documentate da fatture, è su di essa l'onere di indicare e valutare elementi presuntivi (indizi) che, se gravi, precisi e concordanti, possono dimostrare l'inesistenza delle operazioni.
- Valgono come indizi rilevanti la mancanza di idonea struttura organizzativa del fornitore o del vettore (locali, mezzi, personale), anomalie nella numerazione o nella compilazione delle fatture, collegamenti societari anomali e indici economici di antieconomicità.
- Una volta che l'Amministrazione adempie a questo onere tramite presunzioni convincenti, il contribuente è chiamato a provare l'effettiva esistenza delle operazioni; la produzione di fatture, la loro annotazione e i bonifici bancari non sono, da soli, prova sufficiente.
- Il giudice di merito deve valutare singolarmente e complessivamente gli elementi indiziari, espressamente motivando la valutazione; non può imporre all'Amministrazione l'obbligo esclusivo di dimostrare la movimentazione fisica dei beni quando gli indizi già dimostrino con ragionevolezza l'inesistenza.
- Se l'inesistenza oggettiva è accertata, la buona fede del contribuente non esclude l'indetraibilità; la consapevolezza della frode non deve essere provata separatamente dall'Amministrazione in questi casi (è in re ipsa).
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