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Ordinanza

Ordinanza n. 3128/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605736

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio - Latina, Sez. II, concernente l'ordine di sottoporsi alla visita medica prevista dall'art. 119, comma 4, d.lgs. 285/1992

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La persona fisica ha appellato la sentenza resa in forma semplificata dal TAR Lazio - Latina, chiedendone la riforma e, nella fase cautelare, la sospensione degli effetti. Il testo non specifica analiticamente i singoli motivi d'appello. Il Consiglio di Stato ha rilevato, con cognizione sommaria, che essi non presentano prima facie profili di fondatezza, pur riservandone l'adeguato esame nella fase di merito. Quanto al periculum in mora, l'appellante ha dedotto una situazione cautelare non favorevole, ma aveva già ottenuto la restituzione della patente di guida.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistente, allo stato del giudizio, il fumus boni iuris, poiché i motivi d'appello non apparivano prima facie fondati. Ha inoltre escluso la prevalenza del periculum prospettato dall'appellante, osservando che la patente era già stata restituita e che prevalgono le esigenze dell'Amministrazione di consentire la guida di mezzi a motore soltanto a soggetti effettivamente idonei, all'esito dei prescritti accertamenti psicofisici. L'appellante è stato condannato al pagamento delle spese del grado cautelare, liquidate in € 1.500,00 oltre oneri, in favore delle Amministrazioni appellate. È stato disposto l'oscuramento dei dati identificativi dell'appellante.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della trattazione della domanda cautelare in appello.

  • art. 60 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla sentenza di primo grado resa in forma semplificata.

  • art. 119, comma 4, d.lgs. 285/1992

    Prevede l'accertamento medico dei requisiti psicofisici per la guida; la controversia concerneva l'ordine di sottoporsi alla relativa visita medica.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la sospensione della sentenza richiede una verifica positiva, seppure sommaria, del fumus boni iuris; la domanda può essere respinta quando i motivi d'impugnazione non presentino prima facie profili di fondatezza, ferma la loro successiva trattazione nel merito.
  • Nel bilanciamento cautelare relativo all'idoneità alla guida, prevale l'interesse pubblico a consentire l'utilizzo di mezzi a motore soltanto a soggetti in possesso dei requisiti psicofisici, accertati secondo le procedure previste dalla legge.
  • La restituzione della patente già intervenuta incide sul periculum in mora e può escludere la necessità di una tutela cautelare ulteriore, quando non residui un pregiudizio cautelare concretamente apprezzabile.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaAppelloTutela cautelare
RamiTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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