Cassazione Penale, Sentenza n. 3777/2025 del 29/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna per porto di un coltello a serramanico (art. 4, commi 1 e 2, legge 18/04/1975 n.110). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui la Corte d'appello avrebbe negato l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto), sostenendo che la Corte avrebbe ravvisato abitualità ostativa all'operatività dell'art. 131-bis, pur non essendovi precedenti della stessa indole.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha confermato che la condanna pronunciata in appello (mese sei di arresto e euro 1.000 di ammenda per il reato di porto e detenzione ingiustificata del coltello, nei pressi del campo sportivo di Melito Porto Salvo, custodito in un marsupio) resta valida. La Corte ha osservato che non si fondava la decisione sull'abitualità (era presente una sola precedente condanna) ma sulla non sussistenza della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.: la condotta era ritenuta non poco offensiva, avendo il coltello portato ingiustificatamente in un luogo pubblico/nei pressi di un campo sportivo. È stato inoltre richiamato l'onere a carico dell'imputato di allegare elementi specifici per dimostrare i presupposti dell'art. 131-bis. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Decisione resa il 19 settembre 2024.
Norme richiamate
Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, commi primo e secondo
Norma incriminatrice applicata per la detenzione e il porto ingiustificato del coltello; la Corte ha confermato la sussistenza del reato sulla base degli elementi di fatto (porto del coltello in marsupio nei pressi di un luogo pubblico).
Previsione dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha richiamato i parametri oggettivi e soggettivi rilevanti e ha ritenuto che l'imputato non abbia dimostrato i requisiti richiesti. La decisione sottolinea che l'onere probatorio circa la sussistenza della tenuità grava sull'imputato.
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della tenuità (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo). La Corte ha utilizzato questi parametri per escludere la particolare tenuità della condotta descritta.
Massime di principio
- L'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) grava sull'imputato: è necessario allegare e documentare elementi specifici, non meri argomenti generici.
- L'abitualità ostativa all'applicazione dell'art. 131-bis richiede una valutazione concreta dell'identità di indole dei reati; una sola precedente condanna non determina automaticamente l'abitualità.
- La valutazione della particolare tenuità è complessa e congiunta: il giudice deve considerare pena edittale, modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno o del pericolo (art. 133 c.p.). Condotte che comportano il porto ingiustificato di un'arma in luoghi pubblici sono difficilmente qualificabili come 'particolarmente tenui'.
- In sede di cassazione un ricorso può essere dichiarato inammissibile se manifestamente infondato; per evitare l'inammissibilità è utile proporre motivi specifici di diritto e prova dell'errore di fatto o di diritto della decisione impugnata.
- Se si contesta la negazione dell'art. 131-bis è strategico produrre elementi concreti (es. prova della scarsa offensività, contestuali circostanze attenuanti, assenza di pericolo concreto) e dimostrare l'assenza di pregiudiziali come l'abitualità.
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