Cassazione Penale, Sentenza n. 28907/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna pronunciata in secondo grado per: (1) Badalamenti Salvatore: violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza del reato di minaccia (contestando la valutazione dell'attendibilità della persona offesa e la presunta rilevanza di un file audio che non conterrebbe la minaccia diretta a Calvaruso); (2) entrambi: violazione di legge per difetto di correlazione tra accusa e sentenza rispetto al riconoscimento dell'aggravante della "più persone riunite" (contestando la contestazione in fatto e il divieto di reformatio in peius in assenza di riconoscimento in primo grado); (3) entrambi: vizio di motivazione e travisamento della prova sul capo C) (contestando la dinamica del fermo del furgone, la sottrazione delle chiavi e la ricaduta sul risarcimento del danno); (4) entrambi: violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione della pena e nella mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (contestando la motivazione sulla esclusione delle attenuanti e lo scostamento dai limiti edittali).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi nel loro complesso: (1) il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte territoriale ha adeguatamente motivato l'attendibilità delle persone offese valorizzando testimonianze, un file audio e i tabulati telefonici che documentano chiamate dall'utenza di Badalamenti Salvatore il 28/8/2017; la valutazione dell'attendibilità è questione di fatto non riesaminabile in cassazione salvo palesi contraddizioni; (2) il secondo motivo è infondato: l'aggravante della "più persone riunite" può essere contestata in fatto quando l'imputazione descriva la contemporanea presenza e le condotte materiali dei più soggetti, come avvenuto nel caso; inoltre la circostanza era già ricavabile dal giudizio di primo grado; (3) il terzo motivo è manifestamente infondato: il vizio di travisamento della prova non è provato, specie in presenza di "doppia conforme", e la ricostruzione dei giudici di merito è risultata coerente con le dichiarazioni di Impastato; (4) il quarto motivo è generico e non supera il requisito di specificità richiesto: la Corte ha fornito ragioni adeguate per la quantificazione della pena e per l'esclusione delle attenuanti generiche. Conseguentemente i ricorsi sono rigettati; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili.
Norme richiamate
art. 610 cod. pen., comma terzo
art. 610, comma terzo, c.p.
La circostanza aggravante della "più persone riunite" è applicabile quando l'imputazione e le descrizioni materiali indicano la simultanea presenza e le condotte degli autori; in tali casi può essere adeguatamente contestata in fatto e giustificare la procedibilità d'ufficio
art. 585 cod. pen., primo comma
art. 585, primo comma, c.p.
Richiamato nella giurisprudenza sul profilo della contestazione in fatto: l'assenza di richiamo esplicito a una norma nel capo di imputazione può essere sanata se i fatti descritti contengono gli elementi materiali della fattispecie aggravata
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e)
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Limita la possibilità di impugnare per cassazione il cosiddetto "travisamento della prova": in caso di doppia conforme il ricorrente deve dimostrare che la motivazione di secondo grado ha utilizzato informazioni estranee o ha introdotto valutazioni nuove non presenti in primo grado
Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite e massime richiamate)
es. Sez. U. n. 24906/2019; Sez. 5 n. 22120/2022; Sez. 3 n. 45537/2022
La Corte ha richiamato principi consolidati: (a) la contestazione in fatto è ammissibile in presenza di descrizioni materiali degli elementi aggravanti; (b) l'attendibilità della persona offesa è valutazione di merito difficilmente ricusabile in cassazione salvo manifeste contraddizioni; (c) il vizio di travisamento è sindacabile in cassazione solo se emergono elementi nuovi introdotti in secondo grado
Massime di principio
- La valutazione dell'attendibilità della persona offesa è essenzialmente valutazione di fatto dei giudici di merito e la Cassazione la sindaca limitatamente a casi di manifesta contraddittorietà o ragionamenti puramente congetturali
- L'aggravante "più persone riunite" può essere considerata contestata in fatto se l'imputazione descrive la simultanea presenza e le condotte materiali dei più soggetti, consentendo così il riconoscimento anche in sentenza
- In ipotesi di doppia conforme il ricorso per cassazione per travisamento della prova richiede la specifica dimostrazione che la motivazione del secondo grado si sia fondata su elementi nuovi o su una distorsione palese del dato probatorio
- Le censure generiche sulla motivazione, sulla quantificazione della pena e sull'esclusione delle attenuanti generiche sono destinate al rigetto: è necessaria una critica puntuale e circostanziata alla motivazione dei giudici di merito
- In giudizio d'impugnazione conviene documentare sin dall'appello la mancata contestazione di circostanze aggravanti o ogni elemento che possa configurare reformatio in peius, per evitare che la questione sia poi ritenuta infondata in cassazione
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