Sentenza del 30/09/2019 n. 24294 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Como S.r.l. ha impugnato l'accertamento fiscale relativo al 2006, con recupero di maggiori IRES, IRAP e IVA, contestando la qualificazione come simulata o elusiva di una permuta immobiliare conclusa con Patrimonio Immobiliare S.p.A. La società sosteneva che l'operazione fosse reale e giustificata dalla necessità di regolare il mancato pagamento del prezzo della precedente vendita e i mutui collegati. In Cassazione ha denunciato, tra l'altro, la mancata individuazione di uno specifico vantaggio fiscale e la contraddittorietà della sentenza, che aveva qualificato contemporaneamente la permuta come abuso del diritto e come simulazione assoluta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso, ritenendo contraddittoria e giuridicamente incoerente la motivazione della CTR. Abuso del diritto e simulazione assoluta sono fattispecie diverse: il primo presuppone un'operazione reale, utilizzata in modo distorto per ottenere un vantaggio fiscale indebito; la seconda presuppone invece un contratto solo apparente, privo di una reale volontà di produrre effetti giuridici. La sentenza impugnata è stata quindi cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, per una nuova valutazione e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
Art. 53 Costituzione
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di capacità contributiva e al divieto di abuso del diritto tributario.
Si ha simulazione assoluta del contratto quando le parti danno vita ad un regolamento solo apparente perché gli interessi dedotti nel negozio sono inesistenti.
La simulazione assoluta ricorre quando il contratto è soltanto apparente e le parti non intendono realmente produrre gli effetti negoziali dichiarati.
Art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente
Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.
L'abuso richiede operazioni prive di sostanza economica, un vantaggio fiscale indebito e l'assenza di valide ragioni extrafiscali non marginali. La norma non era applicabile ratione temporis, ma è stata considerata espressiva di principi già elaborati.
Art. 360, comma 1, n. 4, Codice di procedura civile
Consente di denunciare in Cassazione i vizi processuali e, in particolare, la motivazione mancante, apparente o intrinsecamente contraddittoria.
Art. 132, comma 2, n. 4, Codice di procedura civile
Impone una motivazione effettiva e comprensibile della sentenza; il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili determina un vizio motivazionale rilevante.
D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 2
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai poteri accertativi dell'Amministrazione finanziaria e all'onere di dimostrare i presupposti della ripresa fiscale.
Articoli 2697, 2727 e 2729 Codice civile
Riguardano rispettivamente l'onere della prova e l'utilizzo delle presunzioni semplici, che devono essere gravi, precise e concordanti.
Art. 111 Costituzione
Richiamato con riferimento all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Massime di principio
- Abuso del diritto e simulazione assoluta non sono qualificazioni alternative liberamente sovrapponibili: il giudice deve stabilire chiaramente se l'operazione era reale ma fiscalmente abusiva oppure solo apparente.
- Per configurare l'abuso del diritto l'Amministrazione deve provare uno specifico vantaggio fiscale indebito, il disegno elusivo e l'uso distorto di strumenti giuridici; non basta dimostrare che l'operazione sia antieconomica o atipica.
- Il contribuente può escludere l'abuso dimostrando ragioni economiche, organizzative o gestionali effettive e non marginali, anche se l'operazione non produce una redditività immediata.
- La simulazione assoluta richiede la prova che le parti non volessero realmente concludere il contratto o trasferire il bene; la mera irregolarità dei pagamenti o l'antieconomicità dell'operazione non sono automaticamente decisive.
- Una sentenza tributaria è viziata quando utilizza contemporaneamente argomenti incompatibili senza chiarire quale sia l'effettiva base giuridica della pretesa fiscale.
- In caso di cassazione con rinvio, la controversia non è definitivamente vinta dal contribuente: viene eliminata la precedente sentenza e il giudice di rinvio deve riesaminare la qualificazione dell'operazione e la fondatezza dell'accertamento.
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