Cassazione Penale, Sentenza n. 21052/2022 del 30/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che, riformando la sentenza di primo grado, aveva dichiarato l'estinzione dei reati per prescrizione. I motivi di ricorso dedotti erano: 1) nullità per mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale del 18/11/2019 e quindi violazione del contraddittorio; 2) utilizzazione illegittima di intercettazioni disposte per reati diversi rispetto a quelli per cui si è proceduto (contestazioni relative a truffa, falso e accesso abusivo a sistema informatico); 3) vizio di motivazione nella dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 615-ter c.p., stante l'inutilizzabilità delle intercettazioni e la natura pubblico-accessibile del portale ACI; 4) analoga doglianza per i reati di falso (art. 481 c.p.) e truffa (art. 640 c.p.), per i quali si contestava l'insussistenza di artifizi e raggiri e l'inutilizzabilità delle intercettazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Dagli atti non risultava la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di appello al ricorrente e al suo difensore; tale nullità assoluta per violazione del contraddittorio, in astratto, è normalmente prevalente rispetto alla pronuncia di estinzione per prescrizione solo se sussiste un interesse concreto dell'imputato alla rinnovazione del giudizio di merito. Nel caso di specie il ricorrente aveva conferito procura con espressa dichiarazione di rinuncia alla prescrizione e aveva interesse concreto ad ottenere una pronuncia di assoluzione da utilizzare in un giudizio disciplinare. Perciò la nullità ha prevalso sulla causa estintiva e la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Roma per il prosieguo; le altre doglianze sono state ritenute assorbite. La Corte ha inoltre richiamato la pronuncia della Corte costituzionale n. 111/2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, c.p.p., nella interpretazione che escludeva l'interesse all'impugnazione in casi analoghi, confermando la scelta favorevole al ricorrente.
Norme richiamate
Regola la possibilità per il giudice di primo grado di decidere in camera di consiglio sentendo il P.M. e l'imputato; la Corte rileva che tale disciplina tutela comunque l'ascolto delle parti e che la pronuncia predibattimentale in appello priva di contraddittorio è problematica.
Norma sulla sentenza camerale: la Corte richiama il comma 2 quale formula utilizzabile dalla Cassazione quando non è possibile accertare l'innocenza di merito e sussiste la causa estintiva.
artt. 598, 599, 601 cod. proc. pen.
Richiamati per spiegare che il codice di rito non consente il rinvio all'istituto della sentenza predibattimentale in appello; la Corte evidenzia che la pronuncia predibattimentale in appello costituisce una compressione del contraddittorio.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla pronuncia della Corte costituzionale n. 111/2022 che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella interpretazione che rendeva inammissibile il ricorso per carenza di interesse quando l'appello aveva dichiarato la prescrizione in forma predibattimentale.
art. 615-ter, art. 481, art. 640 cod. pen.
Reati oggetto delle doglianze (accesso abusivo, falso e truffa): citati perché il ricorrente contestava l'utilizzo di prove (intercettazioni) acquisite per reati diversi e la conseguente possibile insussistenza di elementi costitutivi del reato; la Corte però ha ritenuto le questioni sulla prova assorbite dalla decisione sulla nullità e prescrizione.
Massime di principio
- La mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale in appello configura una nullità assoluta per violazione del contraddittorio; tale nullità può prevalere sulla dichiarazione di estinzione per prescrizione se il ricorrente dimostra un interesse concreto alla rinnovazione del giudizio di merito (es. vuole rinunciare alla prescrizione o ottenere una sentenza di assoluzione per fini disciplinari).
- In assenza di un interesse concreto dell'imputato alla rinnovazione del processo, la causa estintiva della prescrizione può prevalere sulla nullità formale al fine di evitare inutili ripetizioni del procedimento e assicurare la celerità processuale.
- Le decisioni della Corte costituzionale (es. n. 111/2022) hanno rafforzato la possibilità di impugnare sentenze di appello pronunciate in forma predibattimentale che dichiarano la prescrizione, riconoscendo tutela al diritto di difesa e all'accesso alla Cassazione quando l'interpretazione normativa precludeva tale impugnabilità.
- Le questioni relative all'utilizzabilità delle intercettazioni e alla natura pubblica o privata di portali consultati possono incidere sul merito (es. insussistenza di accesso abusivo o di artifizi per la truffa), ma quando vi è una questione procedurale pregiudiziale rilevante (nullità del contraddittorio, interesse alla rinnovazione) essa può assorbire i rilievi di merito e determinare l'annullamento e il rinvio.
- Quando si valuti se chiedere l'annullamento di una sentenza che dichiara estinto un reato per prescrizione, è cruciale documentare e dimostrare l'interesse concreto ad ottenere la rinnovazione del giudizio di merito (es. rinuncia alla prescrizione, necessità di una assoluzione per effetti disciplinari o civili).
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