Sentenza del 24/11/2020 n. 3695 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Atti processuali - Notifica a mezzo di poste private - Assenza titolo abilitativo nel periodo intercorrente tra Direttiva 2008/6/CE e legge 124/17 - Notifica nulla e non inesistente - Sanatoria ex art. 156 co 3 cpc - Rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento n. TJRTJRM002423/2011; questione principale relativa alla nullità/inesistenza della notifica dell'atto impositivo eseguita da operatore di posta privata senza titolo abilitativo nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della Direttiva 2008/6/CE e l'entrata in vigore del regime previsto dalla legge 124/2017.
La decisione
La Commissione accoglie l'appello dell'Agenzia. Ha richiamato il principio consolidato dalle SS.UU. (Cass. SS.UU. n.299/2020) secondo cui la notifica fatta da operatore di poste private senza titolo in quel periodo è nulla e non inesistente; tale nullità è suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art.156, comma 3, c.p.c. quando sia raggiunto lo scopo della notificazione. Nel caso concreto la sanatoria è stata ritenuta possibile perché la contribuente si è costituita tempestivamente e ha presentato il proprio ricorso, per cui la notifica ha conseguito lo scopo e l'atto è stato considerato efficace. Inoltre la Commissione ha ritenuto regolare la delega alla sottoscrizione dell'atto tramite ordine di servizio (art.42 DPR 600/73 e giurisprudenza Cass.), ha respinto le eccezioni di merito della contribuente e ha compensato le spese per entrambi i gradi di giudizio.
Norme richiamate
Direttiva 2008/6/CE
Contesto normativo che ha avviato questioni relative all'apertura del mercato dei servizi postali; il periodo successivo all'entrata in vigore e precedente la regolazione italiana ha creato incertezze sulle notifiche a mezzo poste private.
Ha introdotto il regime che ha definitivamente abrogato l'art.4 d.lgs.261/1999, determinando la liberalizzazione totale dei servizi postali; dopo la sua entrata in vigore il problema della legittimità delle notifiche da operatori privati è risolto positivamente.
Norma abrogata dalla legge 124/2017; la sua abrogazione è rilevante per la valutazione del titolo abilitativo degli operatori postali nel periodo controverso.
Consente la sanatoria della nullità della notificazione quando il difetto formale non ha impedito il raggiungimento dello scopo dell'atto (es. la costituzione tempestiva della controparte), e pertanto la notificazione, pur nulla, può essere considerata efficace.
Riguarda la delega di firma per gli atti impositivi; la giurisprudenza indica che la delega può risultare anche da ordini di servizio e non richiede necessariamente indicazione nominativa, trattandosi di deleghe di firma e non di competenza.
Cass. SS.UU. n. 299/2020
Ha affermato che la notifica da operatore di posta privata priva di titolo abilitativo, nel periodo considerato, determina nullità e non inesistenza dell'atto, ridimensionando la categoria dell'inesistenza ai soli casi privi degli elementi essenziali che rendono l'atto riconoscibile come notificazione; conseguentemente le nullità possono essere sanate se raggiunto lo scopo.
Cass. 8814/2019 e Cass. 13512/2011
Confermano che la delega alla firma per atti dell'Agenzia può essere conferita mediante ordini di servizio che individuano la qualifica del delegato e che l'atto sottoscritto dal delegato resta riconducibile al delegante.
Massime di principio
- La distinzione tra nullità e inesistenza è fondamentale: la inesistenza riguarda atti privi degli elementi essenziali che li rendono non riconoscibili come notificazioni; la maggior parte delle difformità formali rientra nella categoria della nullità.
- La nullità di una notificazione può essere sanata ex art.156, comma 3, c.p.c. quando l'atto ha raggiunto lo scopo per cui era destinato (es. la controparte si è tempestivamente costituita e ha potuto esercitare i suoi diritti processuali).
- Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della Direttiva 2008/6/CE e la legge 124/2017 le notifiche eseguite da operatori postali privati senza titolo abilitativo devono essere valutate come nullità sanabili (secondo Cass. SS.UU. 299/2020), non come inesistenza.
- Dopo la legge 124/2017, con la liberalizzazione dei servizi postali, il problema del titolo abilitativo per gli operatori privati viene meno, rendendo lecite le notifiche effettuate da operatori postali privati.
- Per gli atti amministrativi dell'Agenzia delle Entrate la delega di firma può essere documentata anche tramite ordini di servizio; l'assenza di una qualifica dirigenziale formale del sottoscrittore non comporta automaticamente l'annullamento degli atti adottati.
- In giudizi fiscali, quando vi sono oscillazioni giurisprudenziali su profili formali di notifica, la compensazione delle spese può essere una soluzione praticata dal giudice.
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