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Sentenza

Sentenza del 24/11/2020 n. 3695 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Notificazioni - Atti processuali - Notifica a mezzo di poste private - Assenza titolo abilitativo nel periodo intercorrente tra Direttiva 2008/6/CE e legge 124/17 - Notifica nulla e non inesistente - Sanatoria ex art. 156 co 3 cpc - Rileva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento n. TJRTJRM002423/2011; questione principale relativa alla nullità/inesistenza della notifica dell'atto impositivo eseguita da operatore di posta privata senza titolo abilitativo nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della Direttiva 2008/6/CE e l'entrata in vigore del regime previsto dalla legge 124/2017.

La decisione

La Commissione accoglie l'appello dell'Agenzia. Ha richiamato il principio consolidato dalle SS.UU. (Cass. SS.UU. n.299/2020) secondo cui la notifica fatta da operatore di poste private senza titolo in quel periodo è nulla e non inesistente; tale nullità è suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art.156, comma 3, c.p.c. quando sia raggiunto lo scopo della notificazione. Nel caso concreto la sanatoria è stata ritenuta possibile perché la contribuente si è costituita tempestivamente e ha presentato il proprio ricorso, per cui la notifica ha conseguito lo scopo e l'atto è stato considerato efficace. Inoltre la Commissione ha ritenuto regolare la delega alla sottoscrizione dell'atto tramite ordine di servizio (art.42 DPR 600/73 e giurisprudenza Cass.), ha respinto le eccezioni di merito della contribuente e ha compensato le spese per entrambi i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • Direttiva 2008/6/CE

    Contesto normativo che ha avviato questioni relative all'apertura del mercato dei servizi postali; il periodo successivo all'entrata in vigore e precedente la regolazione italiana ha creato incertezze sulle notifiche a mezzo poste private.

  • Legge 124/2017

    Ha introdotto il regime che ha definitivamente abrogato l'art.4 d.lgs.261/1999, determinando la liberalizzazione totale dei servizi postali; dopo la sua entrata in vigore il problema della legittimità delle notifiche da operatori privati è risolto positivamente.

  • Art. 4 d.lgs. 261/1999

    Norma abrogata dalla legge 124/2017; la sua abrogazione è rilevante per la valutazione del titolo abilitativo degli operatori postali nel periodo controverso.

  • Art. 156, comma 3, c.p.c.

    Consente la sanatoria della nullità della notificazione quando il difetto formale non ha impedito il raggiungimento dello scopo dell'atto (es. la costituzione tempestiva della controparte), e pertanto la notificazione, pur nulla, può essere considerata efficace.

  • Art. 42 DPR 600/73

    Riguarda la delega di firma per gli atti impositivi; la giurisprudenza indica che la delega può risultare anche da ordini di servizio e non richiede necessariamente indicazione nominativa, trattandosi di deleghe di firma e non di competenza.

  • Cass. SS.UU. n. 299/2020

    Ha affermato che la notifica da operatore di posta privata priva di titolo abilitativo, nel periodo considerato, determina nullità e non inesistenza dell'atto, ridimensionando la categoria dell'inesistenza ai soli casi privi degli elementi essenziali che rendono l'atto riconoscibile come notificazione; conseguentemente le nullità possono essere sanate se raggiunto lo scopo.

  • Cass. 8814/2019 e Cass. 13512/2011

    Confermano che la delega alla firma per atti dell'Agenzia può essere conferita mediante ordini di servizio che individuano la qualifica del delegato e che l'atto sottoscritto dal delegato resta riconducibile al delegante.

Massime di principio

  • La distinzione tra nullità e inesistenza è fondamentale: la inesistenza riguarda atti privi degli elementi essenziali che li rendono non riconoscibili come notificazioni; la maggior parte delle difformità formali rientra nella categoria della nullità.
  • La nullità di una notificazione può essere sanata ex art.156, comma 3, c.p.c. quando l'atto ha raggiunto lo scopo per cui era destinato (es. la controparte si è tempestivamente costituita e ha potuto esercitare i suoi diritti processuali).
  • Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della Direttiva 2008/6/CE e la legge 124/2017 le notifiche eseguite da operatori postali privati senza titolo abilitativo devono essere valutate come nullità sanabili (secondo Cass. SS.UU. 299/2020), non come inesistenza.
  • Dopo la legge 124/2017, con la liberalizzazione dei servizi postali, il problema del titolo abilitativo per gli operatori privati viene meno, rendendo lecite le notifiche effettuate da operatori postali privati.
  • Per gli atti amministrativi dell'Agenzia delle Entrate la delega di firma può essere documentata anche tramite ordini di servizio; l'assenza di una qualifica dirigenziale formale del sottoscrittore non comporta automaticamente l'annullamento degli atti adottati.
  • In giudizi fiscali, quando vi sono oscillazioni giurisprudenziali su profili formali di notifica, la compensazione delle spese può essere una soluzione praticata dal giudice.

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