Cassazione Penale, Ordinanza n. 33909/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi applicato le conseguenze ex art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 5 dicembre 2024. Dalla motivazione emerge che l'unica doglianza dedotta concerneva la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione rileva che il ricorso si limitava a riproporre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, con motivazione ritenuta corretta, puntuale rispetto alle deduzioni difensive, coerente con le risultanze processuali e immune da manifeste incongruenze logiche. I giudici di merito avevano valorizzato il disvalore oggettivo della condotta e l'intensità del dolo, ritenendoli ostativi al riconoscimento della causa di non punibilità invocata.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile in ragione del disvalore oggettivo della condotta e dell'intensità del dolo, elementi ostativi al riconoscimento del beneficio.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e motivate in modo congruo e logicamente coerente dai giudici di merito, senza individuare reali vizi della decisione impugnata.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la motivazione di merito valorizzi in modo non manifestamente illogico il disvalore oggettivo della condotta e l'intensità del dolo come elementi incompatibili con la causa di non punibilità.
- Ai fini del sindacato di legittimità sulla non punibilità ex art. 131-bis c.p., la Corte verifica che la valutazione dei giudici di merito sia sorretta da argomentazione giuridicamente corretta, puntuale e coerente con le emergenze processuali.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., incluse le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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