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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00605/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo ravvisata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per un furto aggravato, contestato come commesso con violazione di domicilio e con una delle aggravanti previste dall'art. 625 c.p. L'imputato ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p. Sosteneva, in sostanza, che la motivazione sul punto fosse viziata e chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e non sviluppato con critica puntuale della motivazione; lo ha inoltre giudicato manifestamente infondato, poiché i giudici di merito avevano congruamente valorizzato il valore della merce sottratta e i danni ulteriori causati per commettere il furto, elementi incompatibili con la speciale tenuità del danno.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    Norma incriminatrice del furto in abitazione o con strappo richiamata come titolo di reato per la condanna confermata.

  • art. 625 n. 2 c.p.

    Aggravante del furto richiamata nella contestazione e nella condanna confermata.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede un pregiudizio lievissimo, di valore economico pressoché irrilevante; non è riconoscibile quando il valore della refurtiva e i danni causati risultano apprezzabili.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso in cassazione deve essere sorretto da specifiche ragioni di diritto e da critica puntuale alla motivazione; non è ammissibile una censura meramente riproduttiva di deduzioni già disattese dal merito.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato indirettamente nel ragionamento sulla valutazione degli elementi probatori, ritenuti congruamente e logicamente apprezzati dai giudici di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre censure che si limitino a riprodurre questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza una critica analitica e specifica alla motivazione impugnata.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'impugnazione e l'indicazione dei passaggi motivazionali specificamente censurati.
  • L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p. presuppone che il danno sia lievissimo, cioè di valore economico pressoché irrilevante; essa non può essere riconosciuta quando la refurtiva abbia un valore non trascurabile o quando alla sottrazione si accompagnino ulteriori danni materiali.
  • La valutazione sulla speciale tenuità del danno è insindacabile in cassazione se sorretta da una motivazione logica, coerente e fondata sugli elementi probatori acquisiti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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