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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09846/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la doglianza sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto fosse già stata correttamente respinta dalla Corte d'appello con motivazione congrua e non illogica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di legittimità riguarda il ricorso proposto dall'imputato avverso la decisione della Corte d'appello di Napoli. Il ricorso deduceva vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che la condotta non dovesse essere ritenuta sufficientemente offensiva. La Corte di cassazione rileva però che la censura è sostanzialmente riproduttiva di una doglianza già esaminata e adeguatamente confutata in appello, dove erano stati valorizzati, ai fini dell'esclusione della particolare tenuità, la distanza dell'allontanamento dall'abitazione e la circostanza che l'evasione si era realizzata nello stesso giorno di applicazione della misura.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la condotta presenti un offensività non minimale, valutata alla luce delle concrete modalità del fatto, come la distanza dell'allontanamento e la tempestività della sua realizzazione.

  • art. 385 c.p.

    Il fatto oggetto del giudizio è qualificato come delitto di evasione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione; non è sufficiente riproporre una censura già compiutamente esaminata e respinta dal giudice di merito.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la valutazione della particolare tenuità richiede una verifica concreta dell'offensività del fatto, potendo assumere rilievo la distanza della condotta dalla sfera di controllo protetta e la rapidità con cui la violazione è stata posta in essere.
  • Quando il ricorso per cassazione si limita a reiterare doglianze già confutate con motivazione congrua dalla sentenza impugnata, esso può essere dichiarato inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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