Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34066/2024 del 09/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per diffamazione a mezzo stampa (articoli pubblicati il 02/02/2017 e il 03/02/2017 sul quotidiano "La Repubblica"): Cappelli ritenuta autrice degli articoli che avrebbero offeso la reputazione di Angelo Salzano attribuendo implicitamente una condanna con aggravante mafiosa quando in realtà era stata accertata solo la responsabilità per falso materiale; Calabresi imputato come direttore responsabile per omesso controllo. In appello sono stati sollevati quattro motivi: 1) violazione dell'art. 51 c.p. e dell'art. 21 Cost. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della scriminante del diritto di cronaca con riferimento all'articolo del 03/02/2017; 2) errato diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 1) c.p. (motivi di particolare valore morale e sociale); 3) mancata motivazione sulla richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena; 4) mancata motivazione sulla provvisionale di Euro 10.000 disposta in udienza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi in parte fondati. Ha accolto il primo motivo: la Corte d'appello non ha esaminato le deduzioni dell'appello secondo cui l'articolo del 03/02/2017 chiariva che l'aggravante mafiosa era stata riconosciuta solo per alcune posizioni, quindi la pronuncia va annullata in parte rispetto a quell'articolo. Ha rigettato il secondo motivo, ritenendo che gli argomenti invocati per la circostanza attenuante coincidessero con la mera attività giornalistica o con la scriminante e non avessero autonoma forza argomentativa. Ha invece accolto i terzo e quarto motivi per carenze motivazionali riguardo alla sospensione condizionale della pena e alla provvisionale. In conseguenza di ciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente all'articolo del 3 febbraio 2017, alla sospensione condizionale della pena e alla provvisionale, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma.

Norme richiamate

  • art. 51 c.p.

    Invocato come scriminante (esercizio del diritto di cronaca/legittimazione dell'esercizio del diritto), la Corte ha ritenuto che, in relazione all'articolo del 03/02/2017, l'appello aveva posto elementi che avrebbero potuto integrare la scriminante e che la Corte d'appello non ha valutato; pertanto la materia va riedotta in giudizio.

  • art. 21 Cost.

    Richiamato a sostegno della libertà di manifestazione del pensiero e del diritto di cronaca; la Corte di Cassazione ha comunque ritenuto necessario che tali invocazioni siano concretamente argomentate e confrontate con la verifica dei fatti e della correttezza dell'informazione.

  • art. 62, primo comma, n. 1) c.p.

    La circostanza attenuante invocata (motivi di particolare valore morale e sociale) non è stata riconosciuta perché le ragioni addotte coincidono con l'attività giornalistica o con la scriminante; la Corte richiede autonoma e specifica argomentazione per riconoscere l'attenuante.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti dell'impugnazione e alla modalità di articolazione dei motivi in cassazione; indica i confini entro cui i ricorrenti hanno articolato i motivi di impugnazione.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 35315 del 25/03/2022, Rv. 283475

    CITATA per sostenere l'interesse all'impugnazione della sospensione condizionale della pena; la Corte ricorda che la decisione sulla sospensione è rilevante e impugnabile.

Massime di principio

  • Quando si invoca la scriminante del diritto di cronaca/art. 21 Cost. è necessario fornire prove e riferimenti testuali che dimostrino la correttezza, la specificità e la gradualità dell'informazione (es. distinzioni tra posizioni diverse, chiarimenti presenti nella versione cartacea), perché la sola invocazione ideologica non basta.
  • Le attenuanti di valore morale o sociale (art. 62, n.1) non possono essere riconosciute in sostituzione di una motivazione specifica che dimostri l'esistenza di valori autonomi: se l'argomentazione coincide con la normale attività giornalistica occorre argomentare in termini diversi e concreti.
  • Difetti di motivazione relativi a decisioni su benefici (es. sospensione condizionale della pena) o su provvisionali economiche possono costituire motivo di annullamento parziale: il giudice d'appello deve dare risposta puntuale alle ricostruzioni dell'appello su tali profili.
  • Le differenti versioni di uno stesso servizio (es. versione online vs versione cartacea) possono incidere sulla valutazione della scriminante o della responsabilità: è fondamentale che il giudice confronti espressamente le differenze e la loro rilevanza.
  • La responsabilità del direttore per omesso controllo richiede un'istruttoria e una motivazione che specifichino le modalità dell'omissione editoriale; in assenza di considerazioni specifiche su questa domanda, il giudizio può essere riformato in sede di rinvio.
  • In fase di cassazione i motivi devono essere formulati con autonoma forza argomentativa e non come semplici richiami a principi costituzionali o invocazioni generiche: il rimedio è più efficace se corredato da puntuali richiami probatori e testuali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.