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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22292/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (spedizioniere)

La controversia

La controversia riguarda due avvisi di rettifica dell’accertamento definitivo e un atto di irrogazione di sanzioni emessi nei confronti di una società di spedizioni doganali, quale dichiarante doganale e rappresentante indiretto dell’importatore, per il recupero di maggiori diritti doganali e IVA all’importazione relativi a importazioni di merce proveniente dalla Cina effettuate nel giugno 2015. L’Ufficio contestava una falsa dichiarazione del valore della merce in dogana, ritenuto inferiore a quello effettivo, con conseguente recupero di dazi e IVA e connessa denuncia penale per contrabbando aggravato e falso nei confronti del legale rappresentante dell’importatrice. La CTR aveva accolto l’appello incidentale dell’Agenzia, confermando la debenza delle sanzioni e rigettando l’appello principale della società. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell’art. 201 del codice doganale comunitario, sostenendo che il rappresentante indiretto non possa rispondere in modo oggettivo e illimitato delle violazioni dell’importatore, essendo necessaria una verifica concreta della colpevolezza e della diligenza professionale; 2) violazione delle norme sull’IVA all’importazione, assumendo che tale imposta non rientri nell’obbligazione doganale e non possa gravare sul rappresentante indiretto in assenza di una specifica norma nazionale; 3) violazione della disciplina sanzionatoria tributaria e del principio di proporzionalità, lamentando la mancanza dell’elemento soggettivo, la mancata considerazione della buona fede, la sproporzione della sanzione rispetto al maggiore tributo e chiedendo, in subordine, rinvio pregiudiziale alla CGUE.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo affermando che il rappresentante indiretto non risponde dell’IVA all’importazione in mancanza di una specifica previsione nazionale chiara e inequivoca, e ha accolto il terzo motivo nei limiti della necessità di rivalutare la sanzione alla luce della riduzione dei diritti dovuti (esclusa l’IVA) e del principio di proporzionalità, con possibile applicazione dell’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 472/1997. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente, anche per le spese. È stato inoltre escluso il rinvio pregiudiziale alla CGUE richiesto dalla ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 201 Reg. CEE n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario)

    "Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta è parimenti debitrice la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione in dogana"

    Lo spedizioniere che presenta la dichiarazione in proprio, pur per conto dell’importatore, risponde in solido dell’obbligazione doganale; la responsabilità non è oggettiva, perché può essere esclusa o attenuata dimostrando la diligenza professionale e la buona fede nei limiti previsti dalla disciplina unionale.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    Al rappresentante indiretto è richiesta una diligenza qualificata, commisurata alla natura professionale dell’attività svolta, comprensiva di verifica dell’esattezza dei dati dichiarati e non solo della loro corrispondenza formale ai documenti ricevuti.

  • art. 220, par. 2, lett. b, Reg. CEE n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario)

    La buona fede e le condizioni ivi previste possono rilevare per escludere o limitare la responsabilità del dichiarante rappresentante indiretto.

  • art. 1 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato per la disciplina dell’IVA, ma ritenuto non idoneo a fondare la responsabilità solidale del rappresentante indiretto per l’IVA all’importazione.

  • art. 67 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’estraneità dell’IVA all’importazione rispetto all’obbligazione doganale; la Corte aderisce all’orientamento secondo cui l’IVA all’importazione non ricade nella responsabilità del rappresentante indiretto in assenza di norma nazionale espressa.

  • art. 201 Direttiva 2006/112/CE

    L’obbligo di versare l’IVA all’importazione grava sulla persona o sulle persone designate o riconosciute dallo Stato membro di importazione; la direttiva non individua direttamente il rappresentante indiretto come debitore, lasciando spazio alla disciplina nazionale.

  • art. 303, comma 3, TULD (d.P.R. n. 43/1973)

    La sanzione amministrativa deve essere valutata in concreto nel rispetto del principio di proporzionalità rispetto ai diritti doganali effettivamente dovuti.

  • art. 303, comma 4, TULD (d.P.R. n. 43/1973)

    La sanzione è prevista entro una forbice edittale correlata ai diritti di confine; la sua applicazione deve comunque rispettare proporzionalità e ragionevolezza, anche attraverso la riduzione prevista dall’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472/1997.

  • art. 5 d.lgs. n. 472/1997

    In materia di sanzioni tributarie non basta la mera volontarietà del comportamento, essendo richiesto un profilo soggettivo almeno colposo; l’assenza di colpa deve essere provata dal contribuente.

  • art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472/1997

    Il giudice può ridurre la sanzione quando la misura legale risulti sproporzionata rispetto alla gravità del fatto e alle circostanze concrete.

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale è stato ritenuto non necessario, poiché la questione era risolvibile alla luce dei principi già affermati dalla giurisprudenza unionale e di legittimità.

  • art. 5, par. 4, TUE

    Richiamato quale fondamento del principio di proporzionalità in ambito unionale.

  • art. 42 Reg. UE n. 952/2013

    Richiamato quale parametro unionale in tema di sanzioni, con esigenza di proporzionalità ed effettività.

Massime di principio

  • Il rappresentante indiretto che presenta la dichiarazione doganale in proprio è debitore dell’obbligazione doganale insieme all’importatore, ma la sua responsabilità non è oggettiva: egli può liberarsi o attenuarla provando di aver agito con diligenza professionale, corretta informazione e buona fede.
  • Nelle ipotesi di sottofatturazione o di indicazione di un valore inferiore a quello reale, la dichiarazione doganale è erronea e il dichiarante risponde del relativo maggior dazio, salvo prova liberatoria di assenza di colpa secondo i canoni della diligenza qualificata.
  • L’IVA all’importazione non rientra automaticamente nell’obbligazione doganale; il rappresentante indiretto ne risponde solo se una norma nazionale chiara, precisa e inequivoca lo designi come debitore o lo renda solidalmente obbligato.
  • In materia di sanzioni tributarie, il giudice deve verificare la colpevolezza del trasgressore e può ridurre la sanzione quando, per le circostanze del caso concreto, la misura applicata risulti sproporzionata rispetto alla gravità dell’illecito e all’ammontare dell’imposta o dei dazi dovuti.
  • Il principio di proporzionalità può operare anche rispetto a sanzioni fissate entro minimi e massimi edittali, senza escludere la personalizzazione del trattamento sanzionatorio alla luce dell’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472/1997.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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