Cassazione Penale, Sentenza n. 7904/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Musacchia ha chiesto, con istanza del 9/07/2020: 1) la rideterminazione della pena inflitta con la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 24/02/2010 per reati in materia di stupefacenti (art. 73 d.P.R. n.309/90) alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.40/2019; 2) la revoca della condanna del 6/03/2002 per presunta violazione del divieto del ne bis in idem (poi rinunciata dalla difesa); 3) il riconoscimento della continuazione tra numerose sentenze relative a reati omogenei (violazione della sorveglianza speciale, ricettazione, spaccio, rapine connesse, ecc.), allegando elementi quali prossimità cronologica, identità di correi, collegamento teleologico delle condotte e indagini scaturite dalle stesse intercettazioni.
La decisione
Il Tribunale di Agrigento, con ordinanza del 30/05/2022, aveva respinto le richieste: rilevando la rinuncia della difesa alla domanda sul ne bis in idem, osservando che la sentenza del 24/02/2010 comprendeva anche reato associativo ex art. 74 d.P.R. 309/90 e ritenendo che, pur essendoci omogeneità in alcuni casi, le condotte fossero disgiunte sotto il profilo cronologico e teleologico. La Corte di Cassazione ha però annullato l'ordinanza con rinvio: ha ritenuto che il Tribunale non abbia motivato adeguatamente (omessa espressa valutazione sulla rideterminazione della pena e carenze motivazionali sul rifiuto del riconoscimento della continuazione), non abbia esposto gli elementi essenziali dei singoli reati e non abbia confrontato la propria decisione con i dati specifici addotti dalla difesa. Ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Agrigento in diversa persona fisica, senza vincoli di merito ma con l'obbligo di fornire motivazione adeguata.
Norme richiamate
Norma penale sui reati in materia di stupefacenti; la rilevanza è collegata alla richiesta di rideterminazione della pena alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale del parametro di commisurazione (Corte cost. n.40/2019) e alla necessità di riconsiderare la pena in senso migliorativo per l'imputato se applicabile.
Norma relativa all'associazione finalizzata ai reati in materia di stupefacenti; la presenza di reato associativo nella sentenza del 24/02/2010 è stata richiamata dal Tribunale per motivare la valutazione sulla rideterminazione, incidendo sulla ricostruzione complessiva del quadro fattuale e della pena.
codice di procedura penale, art. 671
Norma di rito invocata per le istanze incidentali in sede di esecuzione (articolazione dell'incidente di esecuzione per questioni come la continuazione); la Corte richiama l'esigenza che il giudice dell'esecuzione valuti e motivi puntualmente le richieste formulate ai sensi di tale disposizione.
Sentenza Corte costituzionale n.40/2019
Declaratoria di illegittimità costituzionale del parametro legale usato per commisurare la pena per alcuni reati in materia di stupefacenti; dalla sentenza deriva l'obbligo, se applicabile, di rideterminare la pena in senso favorevole al condannato.
Principio del ne bis in idem
Principio costituzionale/di diritto penale che vieta il doppio giudizio per i medesimi fatti; qui la difesa aveva chiesto la revoca per violazione del divieto, ma la richiesta è stata rinunciata e quindi non decisa nel merito.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione deve valutare e motivare espressamente ciascuna delle richieste presentate nell'incidente di esecuzione; l'omissione di valutazione su una richiesta rilevante determina annullamento per difetto di motivazione.
- In tema di continuazione, il giudice deve esaminare i fatti specifici posti a fondamento della domanda e indicare quali elementi (es. prossimità cronologica e di luogo, identità di correi, omogeneità del bene giuridico leso, analogia delle modalità di condotta) siano stati ritenuti decisivi per accogliere o respingere la domanda; valutazioni generiche o tautologiche non sono sufficienti.
- La prossimità cronologica è un indice importante per la continuità del disegno criminoso ma non è in sé decisiva; tuttavia, se la difesa documenta stretta vicinanza temporale, il giudice deve spiegare il motivo per cui tale vicinanza non giustifica il riconoscimento della continuazione.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale che incide sui parametri di pena impone al giudice dell'esecuzione di esaminare la richiesta di rideterminazione della pena e di motivare chiaramente la decisione; l'omissione di tale esame comporta annullamento.
- Se il giudice dell'esecuzione presenta carenze motivazionali rilevanti, la Corte di Cassazione può disporre il rinvio per nuovo esame a diverso magistrato, che è libero sul merito ma vincolato a colmare le carenze di motivazione indicate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7863/2023 del 23/02/2023
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7864/2023 del 23/02/2023
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7865/2023 del 23/02/2023
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7866/2023 del 23/02/2023
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7867/2023 del 23/02/2023
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7868/2023 del 23/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →