Cassazione Penale, Sentenza n. 496/2023 del 10/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso proposto da entrambi gli imputati avverso la conferma in appello delle condanne per associazione per delinquere (art. 416 c.p.), truffe (art. 642 c.p.) e lesioni (artt. 582-585 c.p.). Per La Mattina Francesco Paolo sono stati impugnati quattro motivi: (1) vizio di motivazione e inosservanza di legge per presunta interpretazione erronea di una presunta "ammissione" contenuta nell'atto di appello e mancata risposta a una richiesta di riqualificazione; (2) difetto di motivazione su altri capi con mancata risposta alle censure; (3) vizio di motivazione in relazione alla partecipazione al sodalizio (art. 416) con richiesta di riesame delle risultanze probatorie e contestazione dei contatti intercettati; (4) vizio di motivazione su mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, applicazione della recidiva e quantificazione della pena (artt. 62-bis, 99, 133 c.p.). Per D'Onofrio Luigi un unico motivo di vizio di motivazione e successiva memoria che ha comunicato la morte dell'imputato, chiedendo annullamento senza rinvio per estinzione del reato.
La decisione
Per D'Onofrio Luigi: il ricorso è dichiarato improcedibile per la sopravvenuta morte dell'imputato; la sentenza impugnata è annullata senza rinvio e i reati a suo carico si estinguono ai sensi dell'art. 150 c.p. Per La Mattina Francesco Paolo: il ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile; condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende; condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili: euro 2.800,00 (per le parti assistite dall'avv. Davide Giuseppe Giugno) e euro 1.900,00 (per Groupama, avv. Lorenzo Bonaventura), oltre accessori di legge. In sostanza la sentenza di merito è confermata quanto alla posizione di La Mattina e viene annullata senza rinvio solo per D'Onofrio per estinzione del reato dovuta alla morte.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere)
Ricostruito ruolo di partecipazione e ripartizione di ruoli nel sodalizio; la Corte d'appello ha motivatamente ritenuto sussistente il concorso nell'associazione e la Cassazione ne ha ritenuto la valutazione di merito non sindacabile in motivazione di legittimità salvo vizi specifici non dedotti.
Contestata nell'ambito di falsi sinistri organizzati; la Corte ha ritenuto infondata la richiesta di riqualificazione in favoreggiamento in quanto le condotte false contribuivano all'integrazione del reato e non a eludere indagini dopo il fatto.
artt. 582-585 cod. pen. (lesioni personali)
Le lesioni inflitte alle false vittime sono state ritenute effettive e permanenti; la ricostruzione di merito è stata considerata adeguatamente motivata e non travisata.
art. 62-bis cod. pen. (attenuanti generiche)
La Corte di merito ha negato le attenuanti generiche con congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi; la Cassazione ha ritenuto la valutazione entro la discrezionalità del giudice di merito.
art. 99 cod. pen. (concorso di reati e pena)
Norma richiamata nel contesto della determinazione della pena; la quantificazione rientra nella valutazione di merito non sindacabile in Cassazione salvo vizio di motivazione rilevante.
art. 133 cod. pen. (determinazione della pena)
Utilizzata per giustificare la scelta del trattamento sanzionatorio; Corte d'appello ha fornito motivazione ritenuta sufficiente dalla Cassazione.
art. 150 cod. pen. (estinzione del reato per morte dell'imputato)
Applicata per dichiarare estinti i reati a carico di D'Onofrio in conseguenza della morte sopravvenuta; ha comportato annullamento senza rinvio della sentenza per la sua posizione.
art. 129, comma 2 cod. proc. pen. (effetti della morte dell'imputato sul processo)
Richiamato per escludere la possibilità di pronunce di proscioglimento nel merito una volta sopravvenuta la morte e per giustificare l'annullamento senza rinvio.
art. 616 cod. proc. pen. (condanna per inammissibilità del ricorso)
Richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della somma a favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 606 cod. proc. pen. (motivazione del ricorso per cassazione)
Richiama i limiti di critica consentiti in Cassazione: molte censure proposte miravano a sindacare il merito o a ottenere una rivalutazione dei fatti, il che non è consentito se non indicati come specifici profili di illegittimità.
Massime di principio
- La morte sopravvenuta dell'imputato dopo la proposizione del ricorso determina l'improcedibilità del ricorso e l'annullamento senza rinvio della sentenza per estinzione del reato ai sensi dell'art. 150 c.p.; ciò non costituisce un accertamento di innocenza sul merito.
- In Cassazione la motivazione per relationem al provvedimento di primo grado è ammessa quando le censure d'appello non contengono elementi di novità tali da rendere necessario un approfondimento; la mancata ripetizione di argomenti nuovi non costituisce di per sé vizio.
- La Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito per una rivalutazione globale delle prove; i motivi che esigono un nuovo esame del materiale probatorio sono inammissibili se mascherano un sindacato di merito.
- Le questioni di diritto (ad es. riqualificazione di reati) devono essere fondate; la Cassazione non accoglie censure manifestamente infondate che non incidono sulla qualificazione giuridica sostenuta in sede di merito.
- La determinazione della pena (riconoscimento delle attenuanti, applicazione della recidiva, quantificazione) rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo se emerge un vizio logico o arbitrario evidente.
- In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese di giudizio e ad una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare la fondatezza formale del ricorso prima della proposizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 375/2023 del 10/01/2023
- Sentenza penale · 10 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 376/2023 del 10/01/2023
- Sentenza penale · 10 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 377/2023 del 10/01/2023
- Sentenza penale · 10 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 378/2023 del 10/01/2023
- Sentenza penale · 10 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 379/2023 del 10/01/2023
- Sentenza penale · 10 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 380/2023 del 10/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →