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Ordinanza

Ordinanza n. 1867/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'ottemperanza al Decreto Ingiuntivo n° 1787/2020 emesso e pubblicato in data 12.10.2020, notificato a mezzo pec in pari data, dichiarato esecutivo perché non opposto con decreto pubblicato in data 22.12.2020, munito di formula esecutiva in data 04.01.2021, con cui il Tribunale di Nola, ha ingiunto al COMUNE DI CAMPOSANO, in persona del Sindaco pro tempore, suo legale rappresentante, di pagare a MUSIKANDANCE, la somma di € 6.600,00 oltre interessi moratori dalla scadenza della fattura al soddisfo, e spese della procedura liquidate in € 145,50 per spese ed € 500,00 per compensi con rimborso spese generali pari al 15% sui compensi, iva e cpa come per legge;

Giustizia amministrativa202406513

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: decreto ingiuntivo del Tribunale di Nola per il pagamento di € 6.600,00, interessi moratori e spese processuali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

Il giudizio era stato promosso ai sensi dell’art. 112 c.p.a. per ottenere l’ottemperanza a un decreto ingiuntivo esecutivo e non opposto, con cui il Tribunale di Nola aveva ingiunto al Comune di Camposano il pagamento di somme dovute all’impresa ricorrente. A seguito dell’accoglimento del ricorso con sentenza n. 3728/2025 e della nomina di un commissario ad acta, il Comune ha mantenuto un contegno inerte. Il commissario, nominato nella persona indicata dal giudice, ha depositato una relazione conclusiva attestando di avere assolto l’incarico mediante una transazione con la creditrice, con liquidazione e saldo delle poste concordate, e ha chiesto la liquidazione del proprio compenso. Nessuna parte ha formulato rilievi sull’attività svolta.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che il commissario ad acta sia un organo ausiliario del giudice amministrativo e che, ai sensi dell’art. 57 d.P.R. 115/2002, gli sia applicabile la disciplina dei compensi degli ausiliari del magistrato. Ha ricondotto l’attività svolta alla previsione dell’art. 2 delle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002, relativa alle perizie o consulenze tecniche in materia amministrativa, contabile e fiscale. Il giudice ha ritenuto applicabile, in via principale, il criterio del valore della controversia e, considerata l’attività effettivamente svolta e il valore della lite, ha liquidato il compenso in € 1.000,00. L’importo è stato stabilito al netto di imposte e contributi di legge ed è stato posto a carico del Comune di Camposano, quale amministrazione soccombente cui era imputabile il giudizio che aveva determinato la nomina commissariale. L’ordinanza non decide nuovamente la domanda di ottemperanza, ma definisce la liquidazione del compenso dell’ausiliario.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    per l’ottemperanza al titolo giudiziale

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza al decreto ingiuntivo esecutivo.

  • art. 21 c.p.a.

    il commissario ad acta è organo ausiliario del giudice amministrativo

    Qualifica il commissario ad acta come ausiliario del giudice amministrativo.

  • art. 57 d.P.R. 115/2002

    estende al medesimo la disciplina prevista per gli ausiliari del magistrato

    Rende applicabile al commissario ad acta la disciplina prevista per la liquidazione dei compensi degli ausiliari del magistrato.

  • art. 2 delle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002

    perizia o consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale

    Consente di determinare il compenso secondo un onorario percentuale commisurato al valore del bene o della controversia; il criterio temporale ha natura residuale.

  • art. 5, comma 6, d.m. 55/2014

    tenuto conto del valore della controversia

    È richiamato quale criterio per la valutazione del valore della controversia ai fini della liquidazione del compenso.

Massime di principio

  • Il commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo è un organo ausiliario del giudice; ai sensi dell’art. 57 d.P.R. 115/2002, la liquidazione del suo compenso segue la disciplina prevista per gli ausiliari del magistrato.
  • Per le attività del commissario ad acta riconducibili a una perizia o consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile o fiscale, il compenso è determinato prioritariamente mediante il criterio percentuale riferito al valore del bene o della controversia; il criterio basato sul tempo necessario per l’incarico ha natura residuale.
  • Nel liquidare il compenso del commissario ad acta, il giudice deve considerare il valore della controversia e l’attività concretamente svolta, potendo ricomprendere anche attività di liquidazione delle somme dovute e di definizione transattiva accettata dal creditore.
  • Il compenso del commissario ad acta può essere posto a carico dell’amministrazione soccombente quando la sua inerzia abbia determinato il giudizio e la conseguente nomina commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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