Sentenza n. 5082/2026 - Napoli, Sezione 1
per la declaratoria di illegittimità e per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: del silenzio - inadempimento serbato sull’istanza presentata in data 28/12/2023, a mezzo della quale è stato intimato al Ministero della Giustizia, quale Ente datore di lavoro del ricorrente, di provvedere a corrispondere allo stesso la somma lorda di €. 3.864,89, quale differenza dei ratei di tredicesima maturati nel periodo da gennaio 2022 a ottobre 2022, per il cui periodo è stata liquidata - in luogo della somma lorda di €. 12.736,92 - la somma lorda di €. 8.872,03; e per l’accertamento del connesso obbligo di provvedere positivamente sulla detta istanza del 28/12/2023; nonché per il riconoscimento del diritto del ricorrente di ottenere dal Ministero della Giustizia, a titolo di ratei di tredicesima maturata dal mese di gennaio 2022 al mese di ottobre del 2022 (collocazione in pensione) la somma di €. 12.736,92; e per l’effetto per la condanna ex art. 31, co. 3, del d.lgs. n. 104/2010, del Ministero della Giustizia a corrispondere al ricorrente la somma di €. 3.864,89, quale differenza dei ratei di tredicesima maturati nel periodo da gennaio 2022 a ottobre 2022, per il cui periodo è stata liquidata al Dott. Parisi. anziché la somma lorda di €. 12.736,92, quella di €. 8.872,03; quanto ai motivi aggiunti depositati il 9/5/2025: per l'annullamento 1. della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli, Ufficio II - Sezione Ministeri vari Napoli prot. n. 213808/2024 del 12/12/2024, nella parte in cui vengono specificati i conteggi di quantificazione della tredicesima spettante al ricorrente per l’anno 2022; 2. di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non noti, lesivi degli interessi del ricorrente; nonché per il riconoscimento del diritto del ricorrente di ottenere dal Ministero della Giustizia, a titolo di ratei di tredicesima maturata dal mese di gennaio 2022 al mese di ottobre del 2022 (collocazione in pensione) la somma di €. 12.736,92; e per l’effetto per la condanna ex art. 31, co. 3, del d.lgs. n. 104/2010, del Ministero della Giustizia a corrispondere al ricorrente la somma di €. 3.864,89, quale differenza dei ratei di tredicesima maturati nel periodo da gennaio 2022 a ottobre 2022, per il cui periodo è stata liquidata al Dott. Parisi, anziché la somma lorda di €. 12.736,92, quella di €. 8.872,03.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di pagamento della differenza dei ratei di tredicesima 2022 e successiva nota di quantificazione della Ragioneria Territoriale dello Stato
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli e collocato a riposo dal 26 ottobre 2022, ha impugnato il silenzio del Ministero della Giustizia sull'istanza del 28 dicembre 2023, chiedendo il pagamento della differenza tra l'importo lordo di tredicesima ritenuto spettante, pari a euro 12.736,92, e quello liquidato, pari a euro 8.872,03, oltre alla relativa condanna dell'amministrazione. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha fornito i conteggi e, con motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato la nota della Ragioneria Territoriale dello Stato che aveva quantificato la tredicesima. Ha dedotto l'erroneità del calcolo amministrativo e ha ribadito il diritto alla corresponsione della differenza, anche nella diversa misura eventualmente accertata. In particolare, contestava la detrazione di euro 2.751,52 per i cinque giorni di ottobre successivi al collocamento a riposo e la trattenuta previdenziale di circa euro 1.113,37, applicata prima del calcolo dell'IRPEF. Il TAR ha disposto un'istruttoria per acquisire la fonte giuridica e le ragioni delle trattenute previdenziali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, poiché il silenzio amministrativo è stato superato dalla successiva adozione di un'esplicita risposta negativa dell'amministrazione; ai sensi dell'art. 117, comma 5, c.p.a., il giudizio è proseguito con rito ordinario a seguito dell'impugnazione dell'atto sopravvenuto mediante motivi aggiunti. I motivi aggiunti sono stati respinti nel merito. Il giudice ha ritenuto corretto il calcolo amministrativo: dall'importo lordo di euro 12.736,92 doveva essere sottratta la quota di euro 2.751,52 relativa ai cinque giorni di ottobre 2022 successivi al collocamento a riposo, ottenendo una tredicesima lorda di euro 9.985,40. Da tale importo dovevano poi essere detratte le contribuzioni previdenziali a carico del lavoratore, quantificate in circa euro 1.113,37, così da determinare l'imponibile di euro 8.872,03; applicando l'IRPEF di euro 3.423,72 risultava un netto di euro 5.448,31, effettivamente corrisposto. La relazione istruttoria della Ragioneria del 25 febbraio 2026 ha chiarito la base e l'obbligatorietà delle trattenute: 8,80% per la contribuzione INPDAP a carico del lavoratore, 2,50% sull'80% dell'importo per l'Opera di previdenza e 0,35% per il Fondo credito. Tali chiarimenti non sono stati contestati e hanno confermato la correttezza della liquidazione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Fondamento dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
Quando, nel corso del giudizio sul silenzio, sopravviene un provvedimento espresso, il giudizio prosegue secondo il rito ordinario se l'interessato impugna l'atto con motivi aggiunti.
Invocato dal ricorrente quale base della domanda di accertamento della fondatezza della pretesa e di condanna dell'amministrazione; la domanda non è stata accolta.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative al rapporto di lavoro non privatizzato.
Richiamata, insieme alla l. 448/1998 e ai decreti PCM indicati nella sentenza, quale fonte delle regole applicate alla trattenuta previdenziale per l'Opera di previdenza.
Richiamata quale fonte della disciplina applicata alla trattenuta previdenziale per l'Opera di previdenza.
d.P.C.M. 20 dicembre 1999
Richiamato quale fonte delle modalità di calcolo della contribuzione per l'Opera di previdenza.
d.P.C.M. 2 marzo 2001
Richiamato quale fonte delle modalità di calcolo della contribuzione per l'Opera di previdenza.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione di un provvedimento espresso sull'istanza oggetto di un ricorso avverso il silenzio determina l'improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché viene meno l'inerzia che costituiva il presupposto della domanda.
- Quando il provvedimento espresso sopravvenuto è impugnato con motivi aggiunti, il giudizio prosegue con rito ordinario ai sensi dell'art. 117, comma 5, c.p.a., concentrandosi sulla legittimità dell'atto e sulla fondatezza sostanziale della pretesa.
- Nel calcolo della tredicesima spettante a un dipendente pubblico collocato a riposo nel corso dell'anno, devono essere esclusi i periodi successivi alla cessazione del rapporto, se per essi non è dovuto alcun trattamento economico.
- La determinazione dell'importo netto della tredicesima deve tenere conto delle trattenute previdenziali obbligatorie a carico del lavoratore e della successiva ritenuta fiscale, purché l'amministrazione ne dimostri la base normativa e le modalità di calcolo mediante conteggi verificabili.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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