Cassazione Penale, Ordinanza n. 35518/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva confermato la condanna di primo grado per una condotta qualificata come furto tentato e consumato in continuazione, con riferimento alla sottrazione di un furgone Citroen e ad altro episodio di furto, puniti ai sensi degli artt. 81 cpv., 624, 625 n. 7 e 56, 624, 625 n. 2 c.p. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale avesse illegittimamente negato l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p., con motivazione non coerente con i criteri di proporzionalità della pena. Il ricorso mirava, in sostanza, a ottenere una diversa valutazione della gravità economica del fatto e delle risultanze probatorie, sostenendo che il danno fosse di minima entità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo proposto non fosse consentito in sede di legittimità perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, ma riproponeva censure già esaminate in appello e sollecitava una rivalutazione del compendio probatorio, estranea al giudizio di cassazione. Ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'appello sul diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., in ragione del considerevole valore del bene oggetto del tentativo di sottrazione, escludendo che il danno fosse di speciale tenuità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
individua i motivi di ricorso dedotti, ma non consente censure che si traducano in una mera rivalutazione del merito o nella riproposizione di doglianze già esaminate dai giudici di appello.
l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede un pregiudizio lievissimo; non è applicabile quando il valore del bene oggetto del reato sia tutt'altro che irrisorio. Nei reati contro il patrimonio può applicarsi anche al tentativo solo se, con giudizio ipotetico certo, il danno consumato sarebbe stato di minima rilevanza.
artt. 81 cpv., 624, 625 n. 7 c.p.
richiamati come base della responsabilità penale confermata in appello per una pluralità di fatti di furto, uno dei quali tentato.
richiamati come base della responsabilità penale per il tentativo di furto aggravato.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. n. 186/2000
richiamata per affermare la necessità di verificare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito un ricorso che si limiti a riproporre le medesime doglianze già prospettate in appello, se la sentenza impugnata ha dato risposta logica e congrua ai motivi dedotti.
- La Cassazione non può essere investita di una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o di una lettura alternativa delle risultanze processuali, salvo che sia dedotto uno specifico travisamento della prova rilevante.
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. presuppone un pregiudizio di entità lievissima; la mera non elevata entità del valore economico non basta se il bene sottratto ha comunque un valore significativo.
- Nei reati contro il patrimonio l'attenuante del danno di speciale tenuità può essere riconosciuta anche nel tentativo, ma solo quando dalle modalità del fatto sia possibile desumere con certezza che, se il reato fosse stato portato a compimento, il danno sarebbe stato di minima rilevanza.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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