Cassazione Penale, Sentenza n. 27410/2022 del 14/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Salvini impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Le censure principali: (1) vizio di diritto per la qualificazione come bancarotta distrattiva di somme affidate fiduciariamente, sostenendo che i beni affidati restano di proprietà dei fiducianti e non entrano nel patrimonio della fiduciaria; (2) la condotta avrebbe dovuto essere ricondotta all'ipotesi di infedeltà patrimoniale del mandato fiduciario (art. 2634 c.c.), già prescritta; (3) omessa/mancata motivazione circa la bancarotta documentale, con contestazione che le anomalie contabili fossero finalizzate a gestire "fondi neri" e rilevassero solo fino a novembre 2009; (4) doglianza sulla dosimetria della pena e sul rifiuto delle attenuanti generiche, ritenendo illegittimo penalizzare l'esercizio di facoltà processuali e non aver valutato condizioni economiche e comportamenti riparatori.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso, ritenendolo nel complesso infondato o inammissibile. Ha confermato la ricostruzione di merito secondo cui le somme e i valori affidati fiduciariamente e posti nella disponibilità concreta della fiduciaria possono essere attribuiti al patrimonio dell'impresa fallita e, quindi, essere oggetto di bancarotta fraudolenta distrattiva qualora siano fuoriuscite dalla disponibilità della fallita senza titolo legittimo. Ha altresì ritenuto insussistenti gli argomenti sulla prevalenza dell'art. 2634 c.c. e ha confermato l'esistenza della bancarotta documentale. Il provvedimento in diritto ha quindi respinto le doglianze sulla motivazione e sulla quantificazione della pena e ha confermato la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese alle parti civili (con i singoli importi liquidati indicati nella sentenza).
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare (bancarotta fraudolenta patrimoniale)
La Corte afferma che integra bancarotta distrattiva anche la distrazione di somme e beni affidati fiduciariamente se rientranti nella disponibilità concreta della fiduciaria e, dopo il fallimento, attribuibili al patrimonio d'impresa; conta la consistenza oggettiva del patrimonio indipendentemente dall'origine dei beni
art. 2634 codice civile (infedeltà patrimoniale del mandato)
Tale norma tutela rapporti anteriori al fallimento e sanziona amministratori infedeli; tuttavia, quando interviene il fallimento e la sottrazione riguarda risorse attribuite al patrimonio fallimentare, la fattispecie più grave di bancarotta assorbe/ostacola il ricorso alla qualificazione ex art. 2634
art. 133 codice penale (determinazione della pena)
Richiamato indirettamente nella doglianza difensiva sulla dosimetria: i giudici hanno ritenuto legittima la valutazione negativa del comportamento processuale ed extraprocessuale nella negazione delle attenuanti generiche
Sentenza Corte Costituzionale n. 222/2018
Richiamata in relazione alla misura delle pene accessorie fallimentari e al modo di tenerne conto nella quantificazione complessiva delle pene accessorie
Giurisprudenza della Cassazione: Sez. 5, n. 28031/2019 (Salvini)
Sez. 5, n. 28031 del 11/3/2019, Rv. 276921
Richiamata come precedente di coerenza giurisprudenziale sulla possibilità di considerare nei fallimenti di fiduciaria i beni entrati nella disponibilità della società come oggetto di bancarotta
Giurisprudenza della Cassazione: Sez. 5, n. 7814/1999 (Di Maio)
Sez. 5, n. 7814 del 22/03/1999, Rv. 213866
Stabilisce che i titoli e valori conseguiti dagli amministratori di una fiduciaria e di cui questi hanno avuto il possesso possono costituire oggetto di bancarotta fraudolenta
Altri precedenti citati (Bossio 2009; Lande 2016; Rapisarda 2009; Mancinelli 2013; Cipolli 2003; Scalera 2014)
Ulteriori decisioni citate a sostegno del principio che beni nella disponibilità della società, anche se provenienti da terzi o da reato, possono essere attribuiti al patrimonio fallimentare e quindi rilevare ai fini della bancarotta
Massime di principio
- In caso di società fiduciaria poi sottoposta a liquidazione/fallimento, le somme e i beni affidati dai fiducianti che siano stati posti nella concreta disponibilità dell'amministratore/ente possono essere considerati parte del patrimonio aziendale ai fini fallimentari e dunque oggetto di reato di bancarotta se distratti senza titolo legittimo
- La qualificazione come infedeltà patrimoniale ex art. 2634 c.c. può valere prima del fallimento, ma una volta intervenuto il fallimento la fattispecie più grave di bancarotta tende ad assorbire la valutazione e a escludere la semplice ricostruzione civilistica
- Per la configurabilità della bancarotta distrattiva non è decisiva l'origine lecita o illecita dei beni, ma la loro effettiva consistenza nel patrimonio dell'impresa e la perdita della funzione di garanzia per i creditori quando le somme vengono sottratte senza adeguata giustificazione
- Le anomalie contabili e le attestazioni documentali false o fuorvianti possono costituire autonomo supporto per la configurazione della bancarotta documentale; il movente addotto (es. occultamento di "fondi neri") non esclude la rilevanza penale delle falsità contabili
- Nella valutazione della pena, il comportamento processuale ed extraprocessuale (mancata riparazione, atteggiamenti ostruzionistici) può legittimamente incidere sul rigetto delle attenuanti generiche
- Nelle impugnazioni in Cassazione è necessario confrontare dettagliatamente i motivi con la motivazione di merito: censure generiche, ripetitive o meramente risintetiche dei fatti sono spesso inammissibili o infondate
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