Cassazione Civile, Ordinanza n. 19720/2022 del 17/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato la nullità dell'ordinanza impugnata e dell'intero procedimento di opposizione per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari. Ha quindi rimesso la causa al Presidente del Tribunale di Nola, in persona di altro magistrato, affinché provveda a disporre l'integrazione del contraddittorio e regoli anche le spese del giudizio di cassazione.
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia origina dall'opposizione avverso un decreto di liquidazione del compenso spettante a un amministratore giudiziario per l'attività di custodia di alcuni beni sequestrati nell'ambito di un procedimento penale. Il Tribunale di Nola rigettava l'opposizione. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione. Dalla sentenza emerge che il nodo decisivo non riguardava il merito della liquidazione, ma la regolarità del contraddittorio nel giudizio di opposizione: mancava infatti l'integrazione nei confronti di soggetti qualificabili come litisconsorti necessari, e in particolare dei soggetti tenuti al pagamento del compenso. La Corte rilevava d'ufficio tale vizio, richiamando la necessità che, nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati in sede penale, partecipino non solo il beneficiario ma anche le parti processuali e i soggetti onerati del pagamento. La Corte richiama inoltre il principio secondo cui, quando il procedimento si trovi in fase coperta da segreto investigativo o da segreto sull'iscrizione della notizia di reato, l'opposizione al decreto non è proponibile finché il segreto non cessi, così da consentire la notificazione anche all'indagato o imputato oltre che al Ministero della giustizia e al pubblico ministero.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
è richiamato per affermare che l'opposizione al decreto di liquidazione del compenso, quando penda il segreto investigativo o sul procedimento penale, richiede che il segreto sia cessato per poter notificare il ricorso anche ai soggetti interessati oltre che al Ministero della giustizia e al pubblico ministero.
consente la cassazione con rinvio al giudice competente quando la decisione impugnata è viziata da nullità del procedimento, come nel caso di omessa integrazione del contraddittorio.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a un decreto di liquidazione del compenso spettante a un ausiliario del magistrato, la mancata partecipazione dei soggetti obbligati al pagamento integra un vizio del contraddittorio che determina la nullità dell'intero procedimento e della decisione resa all'esito.
- L'omessa notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione a uno dei litisconsorti necessari non comporta inammissibilità dell'opposizione, poiché il deposito dell'atto realizza comunque l'editio actionis; il vizio incide invece sulla validità del successivo procedimento.
- Il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario e deve disporre la cassazione con rinvio al giudice di merito affinché integri il contraddittorio.
- Se il procedimento penale è ancora coperto da segreto investigativo, il decreto di liquidazione del compenso dell'ausiliario, pur provvisoriamente esecutivo e comunicato al beneficiario, non è utilmente opponibile finché non sia possibile notificare il ricorso anche ai soggetti cui deve essere estesa la partecipazione processuale.
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