Cassazione Civile, Ordinanza n. 25381/2025 del 16/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (spedizioniere)
La controversia
La società ricorrente aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni deducendo l'inadempimento della società di spedizioni al contratto concluso il 18 novembre 2016. In particolare, sosteneva che la controparte non avesse seguito le istruzioni ricevute per il trasporto di un pallet di cento postazioni per il trucco dalla Repubblica di San Marino alla Francia e per le connesse formalità doganali, avendo presentato una dichiarazione doganale ritenuta errata e non avendo poi disposto il rientro della merce dopo il dissequestro. La Corte d'appello aveva però ritenuto, applicando la ragione più liquida, che il sequestro non fosse dipeso da errori nella gestione doganale ma dall'accertamento, da parte dell'autorità doganale francese, della non conformità della merce ai requisiti di sicurezza imposti dalla normativa comunitaria. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente deduceva: 1) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., lamentando la mancata valutazione di documentazione attestante la conformità CE dei beni e di ulteriori elementi che avrebbero dimostrato la correttezza della merce e la non pertinenza delle ragioni del sequestro; 2) violazione degli artt. 24 e 111 Cost. per asserito uso improprio del principio della ragione più liquida; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della convenuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione apparente, osservando che la sentenza d'appello conteneva argomentazioni idonee a rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché, in presenza di doppia conforme, la ricorrente non aveva assolto l'onere di indicare le divergenze tra le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado; inoltre, ha rilevato che il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. non consente di censurare il mancato esame di documenti o di deduzioni difensive, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo. Ha infine rigettato il secondo motivo, affermando che il principio della ragione più liquida consente al giudice di merito di definire la controversia mediante la questione di merito più immediatamente decisiva, e che nel caso concreto la Corte d'appello aveva correttamente individuato come assorbente la questione della mancanza di marcatura CE/non conformità della merce. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare l'omesso esame di documenti, elementi istruttori o mere deduzioni difensive.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge, ma la censura è stata respinta perché diretta in realtà a sollecitare una diversa valutazione di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio perché la motivazione, pur sintetica, rendeva percepibile il ragionamento decisorio.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La nullità per mancanza di motivazione ricorre solo quando la motivazione sia meramente apparente o del tutto mancante, non quando sia succinta ma comprensibile.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
In caso di doppia conforme, il ricorso ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate specificamente le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e la loro eventuale divergenza.
art. 276, secondo comma, c.p.c.
Consente al giudice di merito di scegliere, tra più questioni di merito autonomamente decisive, quella ritenuta più liquida e di immediata definizione del giudizio.
Richiamato come base del procedimento camerale in cassazione.
art. 24 Cost.
Invocato dalla ricorrente come parametro costituzionale, ma non ritenuto violato.
art. 111 Cost.
Invocato dalla ricorrente come parametro costituzionale, ma non ritenuto violato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e discusso, non la mancata considerazione di singoli documenti, elementi probatori o argomentazioni difensive.
- In presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le differenti rationes di fatto delle due decisioni di merito.
- La motivazione è meramente apparente solo quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione; non basta che sia sintetica o non affronti ogni singolo rilievo delle parti.
- Il principio della ragione più liquida consente al giudice di decidere la causa sulla questione di merito che, da sola, sia idonea a definire il giudizio in modo più immediato, anche se logicamente subordinata ad altre questioni.
- La valutazione delle prove e la scelta degli elementi istruttori ritenuti decisivi appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione come rivalutazione del fatto.
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