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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27465/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Lecce che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato perché i reati contestati (violazione di domicilio, percosse, lesioni personali e minaccia) erano estinti per remissione di querela. Asia Cancelli ha contestato l'applicazione dell'art. 152, terzo comma, n. 1, cod. pen. ritenendo che la sua querela non potesse considerarsi tacitamente rimessa in quanto ella non era mai stata formalmente citata a deporre come testimone, e ha altresì richiamato l'art. 153-bis cod. proc. pen.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse della parte civile. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 35599/2012, Di Marco) secondo cui la parte civile non ha interesse ad impugnare una sentenza di non doversi procedere o di improcedibilità per difetto o remissione di querela, poiché si tratta di una pronuncia processuale penale che non pregiudica la tutela del danno in sede civile. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 152, terzo comma, n. 1, cod. pen.

    Disciplina la remissione tacita della querela: la querela si intende tacitamente rimessa se il querelante non si presenta a deporre quando è stato regolarmente chiamato a comparire quale testimone. L'interpretazione contenuta nella sentenza di merito (contestata dalla ricorrente) era che l'assenza alla deposizione equivalesse a remissione tacita, ma la Cassazione qui non è entrata nel merito perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse.

  • art. 153-bis, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla ricorrente nello specifico motivo di impugnazione; la Corte non ha valutato nel merito la questione sostanziale relativa alla corretta applicazione di tale norma in relazione alla chiamata a deporre, avendo deciso l'inammissibilità per carenza di interesse della parte civile.

  • Sez. U, n. 35599 del 21/06/2012 (Di Marco, Rv. 253242)

    La presenza della parte civile nel processo penale ha la finalità esclusiva di preservare e perseguire la responsabilità civile dell'imputato ... Ne consegue che l'interesse ad impugnare, ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen., ad opera della parte civile di sentenza di rito di non doversi procedere va valutato e configurato in relazione a dette peculiarità proprie dell'azione civile promossa nel giudizio penale.

    Principio giurisprudenziale fondamentale: la parte civile non ha interesse ad impugnare decisioni di natura processuale-penale (come il non doversi procedere per difetto o remissione di querela) quando tale pronuncia non lega l'accertamento del fatto in senso tale da precludere la tutela civile; la tutela del danno resta perseguibile in sede civile.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di disporre il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di condanna alle spese per inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato questa disposizione fissando l'importo in euro 3.000,00.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella giurisprudenza citata che regola l'impugnazione delle sentenze: il diritto di impugnare della parte civile va valutato alla luce delle finalità limitate della sua partecipazione al processo penale.

  • art. 652, cod. proc. pen.

    Norma citata nella giurisprudenza di riferimento che riguarda l'efficacia delle sentenze penali in ordine ai fatti quando sono rilevanti per la cognizione civile; la Corte osserva che la pronuncia processuale di non doversi procedere non impedisce comunque l'accertamento in sede civile.

Massime di principio

  • La parte civile generalmente non ha interesse a impugnare una sentenza di non doversi procedere o di improcedibilità per remissione/difetto di querela, perché si tratta di pronunce processuali che non precludono la tutela risarcitoria in sede civile.
  • Se si contesta la remissione tacita della querela ai sensi dell'art. 152, terzo comma, n. 1, occorre verificare se la parte sia stata regolarmente citata a comparire quale testimone: l'assenza senza regolare citazione non integra la remissione tacita.
  • Quando la decisione impugnata è meramente processuale e non incide sull'accertamento del fatto in chiave di responsabilità civile, la via corretta per ottenere il ristoro del danno è l'azione civile ordinaria dinanzi al giudice civile.
  • Se il pubblico ministero intende contestare l'improcedibilità o la remissione di querela, ha una posizione diversa rispetto alla parte civile e può promuovere impugnazioni ovvero chiedere l'annullamento per vizi procedurali; la parte civile è più limitata nel potere di impugnazione su questioni processuali penali.
  • Per difendere efficacemente la posizione in caso di rischio di remissione tacita, il querelante dovrebbe conservare prove della mancata o irregolare notificazione della citazione a comparire quale testimone e, se opportuno, sollevare tempestivamente l'eccezione dinanzi all'autorità giudiziaria competente.

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