Cassazione Civile, Ordinanza n. 36601/2021 del 25/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una richiesta di disapplicazione della disciplina antielusiva sulle società non operative, presentata da una società in nome collettivo che svolgeva attività di locazione di beni immobili propri. La società deduceva la presenza di costi straordinari sostenuti nell'anno 2006 e sosteneva che i canoni di locazione percepiti fossero sostanzialmente una partita di giro, poiché relativi a contratti stipulati con soggetti riconducibili allo stesso gruppo societario. L'Ufficio rigettava l'istanza ritenendo che le circostanze dedotte non integrassero situazioni oggettive tali da consentire la disapplicazione, ma esprimessero piuttosto scelte imprenditoriali. Sulla base di tale rigetto venivano notificati avvisi di accertamento per l'anno 2006 nei confronti della società, con rideterminazione del reddito dichiarato in misura pari al minimo presunto, e nei confronti dei soci per il reddito di partecipazione. La CTP rigettava i ricorsi, mentre la CTR accoglieva gli appelli ritenendo escluso il carattere di comodo della società, in quanto essa sarebbe stata creata per gestire immobili del gruppo dati in locazione ad altre ditte riconducibili ai medesimi soci, senza prova dell'uso personale da parte dei soci e quale frutto di libera scelta imprenditoriale. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; tuttavia, prima dell'udienza, i soci hanno aderito alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, depositando la domanda e la prova del pagamento, e l'Amministrazione ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere a seguito della definizione agevolata della controversia tributaria, con pagamento della prima rata e verifica della regolarità della procedura. Ha inoltre precisato che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate e ha disposto la compensazione delle spese. L'estinzione, in ragione della solidarietà dell'obbligazione tra soci e società, si è estesa anche alla società.
Norme richiamate
art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato quale base della richiesta di disapplicazione della disciplina antielusiva relativa alle società di comodo
art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018
richiamato quale norma sulla sospensione del processo e sulla definizione agevolata della controversia
richiamato quale disciplina della definizione agevolata della lite tributaria
art. 13, comma 1, ult. prop., d.l. n. 119 del 2018
richiamato per affermare che, nel processo estinto, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate
Massime di principio
- Quando sopravviene una definizione agevolata della controversia tributaria, corredata dal deposito della domanda e della prova del pagamento richiesto, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, se la regolarità della procedura risulta attestata.
- In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese del processo estinto seguono la regola speciale indicata dalla normativa richiamata e restano a carico della parte che le ha anticipate, con possibile compensazione secondo la disciplina applicabile.
- Se il rapporto obbligatorio è solidale tra soci e società, gli effetti della definizione agevolata e dell'estinzione del giudizio si estendono anche agli altri coobbligati interessati dalla medesima controversia.
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