Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 23435/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello, quale giudice dell'esecuzione, che aveva respinto l'istanza ex art. 671 c.p.p. volta a ottenere il riconoscimento della continuazione tra plurimi reati già oggetto di diverse sentenze, in gran parte relativi a furti commessi in un arco temporale limitato ma in luoghi diversi. Il giudice dell'esecuzione aveva negato la continuazione valorizzando la distanza temporale, spaziale e soggettiva degli episodi, ritenendoli espressione di episodiche occasioni predatorie e, al più, di una generale tendenza a delinquere, non di un medesimo disegno criminoso. Nel ricorso si contestava tale valutazione di merito, sostenendo in sostanza una diversa ricostruzione del modus operandi e della distanza spazio-temporale tra i reati; con memoria difensiva successiva si sono reiterate le medesime doglianze. La Cassazione ha ritenuto i motivi non consentiti in sede di legittimità perché meramente fattuali, contestativi e privi dell'indicazione di specifici travisamenti, nonché comunque manifestamente infondati alla luce dei principi consolidati sulla continuazione e sull'onere di allegazione del richiedente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non prospettassero violazioni di legge o vizi censurabili in sede di legittimità, ma soltanto una diversa lettura dei fatti e della motivazione dell'ordinanza esecutiva, inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Ha inoltre osservato che, nel merito, la decisione impugnata era coerente con la giurisprudenza sulla continuazione: l'unicità del disegno criminoso richiede una programmazione preventiva e non coincide con una generica inclinazione a delinquere o con un mero proposito di procurarsi denaro illecitamente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    istanza ex art. 671 cod. proc. pen.

    norma utilizzata per chiedere in executivis il riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati

  • art. 81, comma 2, c.p.

    medesimo disegno criminoso di cui all’art. 81 cpv. cod. pen.

    richiede una preventiva programmazione unitaria dei reati, almeno nelle loro linee essenziali, e non una mera propensione a delinquere

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    va dichiarato inammissibile, in quanto non consentito (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.)

    consente di dichiarare inammissibili i motivi che si risolvono in doglianze di merito o non deducibili in cassazione

  • art. 616 c.p.p.

    condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    in caso di inammissibilità del ricorso, giustifica la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000)

    richiamata in tema di sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel procedimento di esecuzione, il riconoscimento della continuazione richiede la prova di un medesimo disegno criminoso originariamente programmato; non è sufficiente la mera serialità dei reati, la loro omogeneità tipologica o la comune finalità economica.
  • La nozione di continuazione non coincide con un programma di vita delinquenziale o con una generica tendenza a commettere reati: quest'ultima integra una diversa categoria valutativa, incompatibile con l'istituto di cui all'art. 81, comma 2, c.p.
  • Il solo proposito di reperire denaro illecitamente è troppo generico per integrare il medesimo disegno criminoso, occorrendo che i reati successivi risultino programmati, almeno nelle loro linee essenziali, già al momento del primo fatto.
  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano in una diversa ricostruzione del fatto o in una mera contestazione della motivazione del giudice dell'esecuzione, salvo l'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali.
  • Chi invoca la continuazione ha l'onere di allegare elementi sintomatici concreti della preventiva programmazione unitaria dei reati; in mancanza, la domanda non può tradursi in un automatico beneficio premiale derivante dalla mera reiterazione delle condotte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazioneOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.