Cassazione Penale, Sentenza n. 11292/2023 del 16/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma del 02/11/2021 per: (i) nullità della rinnovazione della notificazione per il giudizio di appello (ordinanza 22/06/2021), poiché la sola assenza temporanea al domicilio non avrebbe legittimato la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.; (ii) nullità dell'imputazione ex art. 522 c.p.p. per aver riconosciuto la recidiva anche rispetto al capo A) nonostante la contestazione fosse stata mossa solo rispetto al capo B); (iii) errata applicazione delle norme sulla prescrizione e sull'aumento di pena in caso di recidiva (art. 99 c.p.) con motivazione contraddittoria, sostenendo che il cumulo delle pene precedenti non superava i 3 mesi e che quindi la pena massima per la ricettazione sarebbe dovuta essere anni 8 mesi 3; (iv) motivazione insufficiente o apparente in ordine alla sussistenza della recidiva e violazione di legge penale e difetto di motivazione circa l'affermazione di responsabilità. Motivi aggiunti: la recidiva non sarebbe stata previamente dichiarata in altro procedimento come da orientamenti della Corte, perciò non poteva essere applicata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato e ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 02/11/2021. In particolare: (i) ha ritenuto legittima la rinnovazione della notificazione mediante consegna al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. anche in caso di temporanea assenza o non agevole individuazione del domicilio, richiamando le Sezioni Unite e successiva giurisprudenza; (ii) ha confermato che la contestazione della recidiva apposta in calce alla descrizione dei fatti si estende a tutte le imputazioni relative alla stessa circostanza e data, salvo reati di diversa indole o date diverse; (iii) ha escluso l'errore sull'applicazione dei termini di prescrizione e sull'aumento di pena in caso di recidiva, richiamando la recente pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. U. n. 30046/2022) secondo cui il sesto comma dell'art. 99 c.p. non incide sulla qualificazione della recidiva né sui termini di prescrizione; (iv) ha ritenuto adeguata la motivazione sulla recidiva (anche implicita) e ha qualificato come questione di merito la valutazione della provenienza illecita della merce esposta. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (si conferma altresì che il capo A) relativo all'art. 474 c.p. era stato dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte d'Appello e che il resto della pena per la ricettazione era stato rideterminato in 2 mesi di reclusione e 200 euro di multa).
Norme richiamate
art. 161 cod. proc. pen., comma 4
La notificazione al difensore è legittima quando sia impossibile notificare al domicilio dichiarato o eletto; l'impossibilità è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato o dalla non agevole individuazione del luogo, senza necessità di prova di irreperibilità a quel punto
Rimesso al contesto delle notificazioni: ove non sia possibile notificare nei modi previsti dall'art. 157 devono svolgersi ulteriori accertamenti per l'irreperibilità; differenzia i casi rispetto all'ipotesi di temporanea assenza
Norma sul contenuto dell'imputazione; la Corte ha ritenuto che la modalità di contestazione della recidiva in calce alla descrizione dei fatti sia valida e riferibile ai capi contestati se commessi nella stessa circostanza
riferimento al sesto comma
Il limite previsto dal sesto comma non incide sulla qualificazione della recidiva né sui termini di prescrizione; non è richiesto un previo accertamento formale in altro procedimento per l'applicabilità della recidiva
modificati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251
I termini di prescrizione si determinano secondo parametri oggettivi, generali e astratti; l'operare della recidiva influenza il calcolo della pena massima e della prescrizione secondo le regole oggettive
Norma sostanziale per il reato di contraffazione/introduzione nel commercio di segni falsi: nel caso concreto il relativo capo (A) è stato dichiarato estinto per prescrizione in sede di merito
Norma sostanziale per il reato di ricettazione: la condanna residua per tale reato è stata confermata e rideterminata in sede d'appello
Sez. U. n. 58120 del 22/06/2017, Rv. 271772 - 01
Sez. U. n. 58120 del 22/06/2017, Rv. 271772 - 01
Giurisprudenza di legittimità che afferma che la temporanea assenza al domicilio legittima la notificazione al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4
Sez. 1, n. 23880 del 05/05/2021, Rv. 281419 - 01
Sez. 1, n. 23880 del 05/05/2021, Rv. 281419 - 01
Ulteriore pronuncia che conferma la legittimità della notificazione al difensore quando l'addetto attesti l'irreperibilità o la temporanea assenza al domicilio dichiarato
Sez. U. n. 30046 del 23/06/2022, Rv. 283328 - 01
Sez. U. n. 30046 del 23/06/2022, Rv. 283328 - 01
Pronuncia delle Sezioni Unite che stabilisce che il sesto comma dell'art. 99 c.p. non incide sulla qualificazione della recidiva come circostanza ad effetto speciale né sui termini di prescrizione; il cumulo delle pene precedenti non impedisce il raddoppio/di due terzi dell'aumento per recidiva reiterata ove ricorrano i presupposti
Sez. 2, n. 22966 del 09/03/2021, Rv. 281456 - 01
Sez. 2, n. 22966 del 09/03/2021, Rv. 281456 - 01
Principio secondo cui la recidiva, essendo circostanza inerente alla persona, se contestata in calce a più imputazioni si intende riferita a ciascuna di esse salvo che si tratti di reati di diversa indole o commessi in date diverse
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
Massime di principio
- La notificazione sostitutiva al difensore (art. 161, comma 4, c.p.p.) è legittima anche quando l'imputato risulti temporaneamente assente dal domicilio o il luogo non sia agevolmente individuabile: non è necessario dimostrare l'irreperibilità assoluta se si è nei casi previsti dalla giurisprudenza
- La recidiva è una circostanza inerente alla persona e, se contestata in calce alla descrizione dei fatti, si estende ai diversi capi che concernono la stessa circostanza e data, salvo reati di natura diversa o commessi in tempi differenti
- Il sesto comma dell'art. 99 c.p. non ostacola la qualificazione della recidiva né modifica i termini di prescrizione: in presenza di recidiva reiterata si applicano gli aumenti/parametri previsti dalle norme e dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite
- Il giudice è tenuto a motivare l'applicazione della recidiva, ma tale motivazione può risultare anche implicita purché emergano chiaramente i presupposti relativi alla riprovevolezza e alla pericolosità del reo (es. gravità della condotta e precedenti specifici)
- Le valutazioni sulla provenienza illecita della merce e sulle prove documentali (es. fatture) sono valutazioni di merito spettanti ai giudici di merito e non sindacabili in sede di legittimità salvo vizi logico-giuridici specifici; il ricorso in Cassazione non può essere usato per ottenere una rinnovazione del giudizio di fatto
- Per contestare efficacemente la recidiva in casi analoghi conviene dimostrare che le imputazioni riguardano reati di diversa natura o date diverse, o che manca il presupposto fattuale per la recidiva; per le nullità di notificazione è importante provare che non sussisteva neanche temporanea assenza o che l'ufficiale non aveva effettuato gli accertamenti richiesti
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