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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36376/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia origina da un giudizio di divisione. Una parte ha impugnato in cassazione la decisione del tribunale; l'appello già proposto contro tale decisione era stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. Nel giudizio di legittimità il ricorso è stato dichiarato inammissibile non per ragioni attinenti al merito della divisione, ma perché il difensore del ricorrente non era munito di valida procura speciale per il giudizio di cassazione: la procura prodotta era stata rilasciata anteriormente alla sentenza impugnata e, secondo la Corte, la procura per cassazione deve essere espressamente conferita per tale giudizio e non può essere preventiva o rilasciata per i gradi di merito. Le intimate non hanno svolto attività difensiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di valida procura speciale al difensore. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ponendo tale conseguenza a carico dell'avvocato che aveva assunto la responsabilità dell'attività processuale. Non sono state liquidate spese, perché le parti intimate non si sono difese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La procura per il ricorso per cassazione deve essere speciale ed espressamente rilasciata per il giudizio di legittimità; non è sufficiente una procura conferita in precedenza per il primo grado o per l'appello.
  • Un ricorso per cassazione è inammissibile se è sottoscritto dal difensore privo di valida procura speciale rilasciata dopo la decisione impugnata.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per difetto di procura, non va liquidata la condanna alle spese in favore della parte intimata se questa non ha svolto attività difensiva.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il giudice deve dare atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
  • Le conseguenze economiche dell'attività processuale irregolare del difensore possono gravare sul difensore stesso, non sulla parte, quanto all'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàDecadenza

Testo integrale

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