Cassazione Penale, Ordinanza n. 33920/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo in sostanza che i giudici di merito avrebbero dovuto applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di legittimità rileva però che il ricorso ripropone censure già esaminate e respinte in appello. In particolare, la decisione di merito aveva escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando la gravità oggettiva della condotta e l'intensità del dolo, ritenute ostative rispetto all'evasione contestata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. fosse manifestamente infondata o comunque reiterativa di questioni già correttamente vagliate dai giudici di merito, con motivazione coerente e priva di illogicità manifeste. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché incompatibile con la gravità oggettiva del fatto e con l'intensità del dolo riferiti alla condotta di evasione.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando la motivazione di merito, immune da manifeste illogicità, evidenzi la gravità oggettiva della condotta e l'intensità del dolo.
- In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile se si limita a riproporre censure già specificamente esaminate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni corrette e coerenti.
- La valutazione di compatibilità dell'art. 131-bis c.p. richiede un apprezzamento complessivo delle caratteristiche del fatto, non essendo sufficiente una mera richiesta assertiva di applicazione della causa di non punibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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