Cassazione Civile, Ordinanza n. 26196/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La vicenda riguarda un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2012 sulla base di uno studio di settore relativo all’attività di costruzioni. La società, dopo il contraddittorio endoprocedimentale, aveva contestato la pretesa fiscale sostenendo che lo studio di settore non rappresentasse la reale situazione aziendale, perché nell’anno considerato non erano stati stipulati nuovi contratti di appalto, ma erano stati soltanto completati appalti aggiudicati in anni precedenti; aveva inoltre dedotto di avere sostenuto costi fissi elevati, di avere partecipato a numerose gare senza aggiudicazioni e di avere prodotto documentazione a supporto. L’Ufficio non aveva accolto tali giustificazioni e aveva emesso l’accertamento con maggiori ricavi e maggiore IVA. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: violazione della disciplina degli accertamenti standardizzati e dell’onere di motivazione dell’atto, omessa considerazione della documentazione prodotta, violazione dell’art. 115 c.p.c. per errata affermazione della mancata contestazione di alcuni fatti, e motivazione apparente o contraddittoria della sentenza di appello sulla sufficienza delle giustificazioni offerte e sulla non straordinarietà della mancata aggiudicazione delle gare.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di appello avesse correttamente applicato i principi in tema di studi di settore: una volta provati dall’Ufficio l’inerenza dell’attività al cluster di riferimento e lo scostamento dagli standard, spettava alla contribuente fornire elementi idonei a dimostrare la concreta inapplicabilità del parametro o la giustificazione del reddito inferiore. La Corte ha ritenuto che la CTR avesse motivato in modo chiaro e coerente sul perché le allegazioni della società non fossero sufficienti, valorizzando anche elementi fattuali contrari (tra cui un appalto pubblico aggiudicato l’anno precedente, l’operatività verso clienti privati e l’incoerenza economico-fiscale rispetto agli anni precedenti). Ha escluso sia un’inversione dell’onere della prova sia un vizio di motivazione al livello del "minimo costituzionale", nonché il travisamento della prova dedotto ex art. 115 c.p.c. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre la violazione di norme sull’accertamento standardizzato.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È richiamato per i motivi formulati come vizi processuali e di motivazione.
La Corte precisa che la sua violazione, in chiave di travisamento della prova, è configurabile solo se il giudice di merito attribuisce al contenuto oggettivo della prova un significato assolutamente incompatibile con esso, in presenza di decisività dell’errore.
art. 111, comma 6, Cost.
Il vizio di motivazione è ravvisabile solo in caso di motivazione mancante, meramente apparente, perplessa, incomprensibile o affetta da contrasto irriducibile.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato quale parametro dell’importo aggiuntivo dovuto in caso di soccombenza del ricorrente.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
È richiamata come norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Negli accertamenti fondati sugli studi di settore, l’Ufficio deve provare l’appartenenza del contribuente al cluster di riferimento e lo scostamento dagli standard; spetta invece al contribuente dimostrare, con elementi concreti e specifici, le circostanze idonee a giustificare l’inapplicabilità del parametro o un reddito inferiore.
- La mera allegazione di circostanze aziendali sfavorevoli non basta a superare la presunzione derivante dallo studio di settore, se il giudice di merito le ritiene non idonee alla luce dell’intero compendio probatorio e di elementi contrari.
- In cassazione non è consentita una rivalutazione del merito della prova: il sindacato sul travisamento della prova è ammissibile solo quando il giudice abbia attribuito al contenuto oggettivo del documento un significato incompatibile con esso, con errore decisivo e oggettivamente dimostrabile dal testo della sentenza.
- Il vizio di motivazione è configurabile solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente o presenti un contrasto irriducibile o un’obiettiva incomprensibilità; non è sufficiente la semplice insoddisfazione della parte per la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- La deduzione di mancata considerazione di documenti non è sufficiente se, in sostanza, mira a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio già scrutinato dal giudice di merito.
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